Art. 93. Tirocinio 1. I concorrenti idonei al termine della prova orale saranno iscritti, a cura della commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera d), numero 1), in una graduatoria di ammissione al tirocinio. Detta graduatoria sara' formata secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nelle prove di efficienza fisica, nella prova scritta di composizione italiana, negli accertamenti psicofisici, nella prova orale e in quella orale facoltativa di lingua straniera. 2. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 3, a parita' di punteggio complessivo si applicheranno, ai fini della formazione della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 3. Dei concorrenti idonei iscritti in graduatoria saranno convocati al tirocinio (che si svolgera' presso l'Accademia Militare) i primi 45 (quarantacinque), di cui almeno 12 (dodici) Allievi delle Scuole Militari, almeno 1 (uno) in possesso dell'attestato di bilinguismo e almeno 4 (quattro) coniugi o figli superstiti ovvero parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. I posti eventualmente non ricoperti da riservatari idonei nella misura prevista dal presente comma saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria medesima. 4. La data e le modalita' di presentazione dei concorrenti ammessi al tirocinio saranno rese disponibili, presumibilmente a partire dal 5 agosto 2013, nei siti web www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, nonche' presso il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni con il Pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012 e presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico - piazza Bligny 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935. 5. Successivamente, secondo l'ordine della graduatoria, laddove ritenuto necessario, potra' essere convocato al tirocinio un numero di concorrenti pari a quello degli assenti all'appello del primo giorno -che saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso- e degli eventuali rinuncianti nei primi sette giorni di frequenza. Tuttavia, potra' essere autorizzato il differimento della data di presentazione fino a un massimo di cinque giorni se la mancata presentazione sara' dovuta a concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it ovvero a mezzo telegramma) al predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione inviando documentazione probatoria. 6. I concorrenti di sesso femminile ammessi al tirocinio, ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione al corso, dovranno essere sottoposti al test di gravidanza mediante analisi delle urine. Qualora ammessi alla frequenza del 195° corso dell'Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, dovranno essere nuovamente sottoposti a detto test e, in caso di positivita', saranno rinviati d'ufficio e ammessi al corso successivo, subordinatamente alla verifica del mantenimento dei requisiti necessari per l'ammissione, di cui al precedente art. 2, comma 7. 7. All'atto della presentazione al tirocinio, qualora, a seguito di sopravvenute imperfezioni e infermita', dovessero insorgere per taluni concorrenti dubbi sulla persistenza della idoneita' psicofisica precedentemente riconosciuta, e' facolta' dell'Accademia Militare rinviare detti candidati al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri per l'accertamento dell'idoneita' psicofisica alla frequenza del tirocinio. 8. I concorrenti ammessi al tirocinio lo frequenteranno: a) in qualita' di Allievi Carabinieri, se in congedo illimitato a eccezione degli Ufficiali in Ferma Prefissata e dei Sottufficiali in congedo; b) con il grado gia' rivestito, se Ufficiali in Ferma Prefissata o Sottufficiali gia' collocati in congedo. Per tali concorrenti si provvedera' al richiamo in servizio dall'inizio del tirocinio; c) con il grado rivestito, se militari in servizio. Essi saranno posti, a cura degli Enti di appartenenza, nella posizione di comandati o aggregati, in relazione alla categoria di appartenenza. Il personale in servizio permanente e quello in ferma volontaria dell'Arma dei Carabinieri, gli Ufficiali, i Sottufficiali e i Volontari in servizio permanente e in Ferma Breve delle altre Forze Armate durante il tirocinio continueranno a percepire dagli Enti di appartenenza gli assegni spettanti. 9. Durante il tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'Istituto previste per gli Allievi dell'Accademia Militare, saranno forniti di vitto e alloggio, nonche' di un corredo ridotto da restituire in caso di mancata ammissione al corso regolare. Il tirocinio avra' una durata di circa trenta giorni, comunque non superiore a sessanta giorni, durante i quali tutti i frequentatori saranno ulteriormente selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attivita' militari e scolastiche. Non sara' consentita, in nessun caso, la partecipazione contestuale ad altri concorsi. 10. Durante il tirocinio i frequentatori saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b), ad attivita' di osservazione, nonche' a ulteriori prove e accertamenti per la valutazione del rilevamento comportamentale, riferito alla perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi, al senso di responsabilita', all'emotivita', alla capacita' di concentrazione e ragionamento, alla capacita' di adattamento alla vita militare in termini di motivazione, al senso della disciplina, alla capacita' d'integrazione e all'effettivo dispiegamento sul campo delle potenzialita' riscontrate nel corso degli accertamenti attitudinali di cui al precedente art. 89. L'attivita' di osservazione, le prove e gli accertamenti per la valutazione del rilevamento comportamentale si svolgeranno, con le modalita' definite con provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, secondo un programma che sara' predisposto dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) e trasmesso al Comando dell'Accademia Militare. 11. Saranno esclusi dal concorso e rinviati dall'Istituto i frequentatori che: a) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio; b) matureranno assenze prolungate, anche non continuative che superino complessivamente la meta' della durata del tirocinio medesimo. Saranno considerate assenze, senza eccezione alcuna, le giornate in cui il candidato -anche se presente in Istituto- non ha preso parte a tutte le attivita' programmate. I candidati convocati in data successiva all'inizio del tirocinio ai sensi del precedente comma 5 dovranno, comunque, risultare presenti per la meta' della durata dell'intero tirocinio; c) non risulteranno in possesso, all'atto della valutazione da parte della commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera d), numero 3), della prescritta idoneita' sanitaria al servizio permanente quali Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri; d) non avranno sostenuto tutte le prove e gli accertamenti atti a consentire alla preposta commissione di formulare il giudizio di cui al successivo comma 12. Saranno parimenti esclusi dal concorso e rinviati dall'Istituto i frequentatori del tirocinio per i quali venga accertato, presso una struttura sanitaria militare, l'eventuale positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. 12. Il tirocinio si intendera' superato soltanto da parte dei concorrenti che al termine dello stesso saranno giudicati idonei dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera d), numero 3), la quale formulera' il giudizio nei riguardi di ciascun frequentatore, tenendo conto del rendimento globale fornito nelle seguenti aree, oggetto di valutazione: a) capacita' e resistenza fisica; b) rilevamento comportamentale, riferito all'aspetto esteriore, alla correttezza formale e disinvoltura e alla comunicazione verbale; c) rendimento nelle istruzioni pratiche; d) idoneita' ad affrontare le attivita' scolastiche. Nell'allegato AA, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono riportate le prove oggetto di valutazione e le modalita' per l'attribuzione dei relativi voti. 13. I frequentatori nei cui confronti viene espresso il giudizio di inidoneita', che e' definitivo, saranno esclusi dal concorso. 14. Per ciascuno dei concorrenti giudicati idonei dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera d), numero 3), la commissione di cui al medesimo art. 7, comma 1, lettera b) valutera' i risultati conseguiti, attribuendo un punteggio da 0 (zero) fino a un massimo di 4 (quattro) punti, utile ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo art. 94, comma 1, determinato esclusivamente sulla scorta: a) delle risultanze che emergeranno dall'insieme delle prove e degli accertamenti per la valutazione del rilevamento comportamentale, riferito ai profili indicati nel precedente comma 10; b) dei voti riportati da ciascun concorrente nella valutazione, da parte della commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera d), numero 3), delle quattro aree di cui al precedente comma 12 (capacita' e resistenza fisica; rilevamento comportamentale, riferito all'aspetto esteriore, alla correttezza formale e disinvoltura e alla comunicazione verbale; rendimento nelle istruzioni pratiche; idoneita' ad affrontare le attivita' scolastiche). 15. Tutti gli ammessi alla frequenza del tirocinio dovranno contrarre all'atto della presentazione presso l'Accademia Militare una ferma volontaria di due mesi quali Allievi Carabinieri, dalla quale saranno prosciolti se rinunceranno successivamente al tirocinio o non lo supereranno o ne saranno esclusi -per qualsiasi causa, ivi comprese quelle di forza maggiore- o non verranno comunque ammessi al corso. 16. I concorrenti che sono Ufficiali di complemento o Sottufficiali in congedo saranno richiamati in servizio con il grado rivestito, a decorrere dalla data di presentazione presso l'Accademia Militare per la frequenza del tirocinio e fino al giorno antecedente la data di ammissione al corso in qualita' di Allievi. Essi saranno ricollocati in congedo se interromperanno per rinuncia la frequenza del tirocinio o non lo supereranno o non verranno comunque ammessi all'Accademia Militare. 17. I concorrenti che, all'atto della presentazione presso l'Accademia Militare per la frequenza del tirocinio, sono gia' alle armi saranno collocati, per la durata del tirocinio stesso e sino all'eventuale ammissione all'Accademia Militare, nella posizione di comandati o aggregati presso l'Accademia e saranno rinviati agli Enti di provenienza se interromperanno, per rinuncia, la frequenza del tirocinio o non lo supereranno o non verranno, comunque, ammessi al corso. 18. I militari alle armi, il cui collocamento in congedo viene a cadere durante la frequenza del tirocinio saranno trattenuti in servizio, con il grado rivestito, sino all'ammissione in Accademia, ovvero, sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall'Istituto.