Art. 93. 
 
 
                              Tirocinio 
 
    1. I concorrenti idonei al  termine  della  prova  orale  saranno
iscritti, a cura della commissione esaminatrice di cui al  precedente
art. 7, comma 2,  lettera  d),  numero  1),  in  una  graduatoria  di
ammissione al tirocinio. Detta graduatoria sara' formata  secondo  il
punteggio risultante dalla  somma  dei  punti  riportati  da  ciascun
concorrente nelle prove di efficienza fisica, nella prova scritta  di
composizione italiana, negli accertamenti  psicofisici,  nella  prova
orale e in quella orale facoltativa di lingua straniera. 
    2. Fermo restando quanto  previsto  dal  successivo  comma  3,  a
parita' di punteggio complessivo  si  applicheranno,  ai  fini  della
formazione della graduatoria, le vigenti disposizioni in  materia  di
preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi di  cui  all'art.  5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e
all'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    3.  Dei  concorrenti  idonei  iscritti  in  graduatoria   saranno
convocati al tirocinio (che si svolgera' presso l'Accademia Militare)
i primi 45 (quarantacinque), di cui almeno 12 (dodici) Allievi  delle
Scuole  Militari,  almeno  1  (uno)  in  possesso  dell'attestato  di
bilinguismo e almeno 4 (quattro) coniugi o  figli  superstiti  ovvero
parenti  in  linea  collaterale  di  secondo  grado   qualora   unici
superstiti, del personale delle Forze  Armate,  compresa  l'Arma  dei
Carabinieri, e delle Forze di Polizia  deceduto  in  servizio  e  per
causa di servizio. I posti eventualmente non ricoperti da riservatari
idonei nella misura prevista dal presente comma saranno devoluti agli
altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria medesima. 
    4. La data  e  le  modalita'  di  presentazione  dei  concorrenti
ammessi al tirocinio  saranno  rese  disponibili,  presumibilmente  a
partire  dal  5  agosto  2013,  nei  siti  web  www.carabinieri.it  e
www.persomil.difesa.it, nonche' presso il Ministero  della  Difesa  -
Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni  con
il  Pubblico  -  viale  dell'Esercito  186  -  00143  Roma   -   tel.
06/517051012 e presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri -
V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico -  piazza  Bligny  2  -
00197 Roma - tel. 06/80982935. 
    5. Successivamente, secondo l'ordine della  graduatoria,  laddove
ritenuto necessario, potra' essere convocato al tirocinio  un  numero
di concorrenti pari a quello  degli  assenti  all'appello  del  primo
giorno -che saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso-
e degli eventuali rinuncianti nei primi sette  giorni  di  frequenza.
Tuttavia, potra' essere autorizzato il  differimento  della  data  di
presentazione fino a un  massimo  di  cinque  giorni  se  la  mancata
presentazione  sara'  dovuta  a  concomitante  svolgimento  di  prove
nell'ambito di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione  della
Difesa ai quali i concorrenti hanno chiesto  di  partecipare.  A  tal
fine gli interessati dovranno far  pervenire  (tramite  messaggio  di
posta  elettronica  (PE)  o  posta  elettronica   certificata   (PEC)
all'indirizzo   cnsrconcuff@pec.carabinieri.it   ovvero    a    mezzo
telegramma) al predetto Centro Nazionale di Selezione e  Reclutamento
un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello
di prevista presentazione inviando documentazione probatoria. 
    6. I concorrenti di sesso femminile ammessi al tirocinio, ai fini
della verifica dei requisiti  previsti  per  l'ammissione  al  corso,
dovranno essere sottoposti al test  di  gravidanza  mediante  analisi
delle  urine.  Qualora  ammessi  alla  frequenza   del   195°   corso
dell'Accademia Militare per la formazione  di  base  degli  Ufficiali
dell'Arma dei Carabinieri, dovranno essere  nuovamente  sottoposti  a
detto test e, in caso di positivita', saranno  rinviati  d'ufficio  e
ammessi al  corso  successivo,  subordinatamente  alla  verifica  del
mantenimento dei requisiti necessari  per  l'ammissione,  di  cui  al
precedente art. 2, comma 7. 
    7. All'atto della presentazione al tirocinio, qualora, a  seguito
di sopravvenute imperfezioni e infermita',  dovessero  insorgere  per
taluni  concorrenti   dubbi   sulla   persistenza   della   idoneita'
psicofisica precedentemente riconosciuta, e' facolta'  dell'Accademia
Militare rinviare detti candidati al Centro Nazionale di Selezione  e
Reclutamento   dell'Arma   dei   Carabinieri    per    l'accertamento
dell'idoneita' psicofisica alla frequenza del tirocinio. 
    8. I concorrenti ammessi al tirocinio lo frequenteranno: 
      a) in qualita' di Allievi Carabinieri, se in congedo illimitato
a eccezione degli Ufficiali in Ferma Prefissata e  dei  Sottufficiali
in congedo; 
      b)  con  il  grado  gia'  rivestito,  se  Ufficiali  in   Ferma
Prefissata o  Sottufficiali  gia'  collocati  in  congedo.  Per  tali
concorrenti si provvedera' al richiamo in  servizio  dall'inizio  del
tirocinio; 
      c) con il  grado  rivestito,  se  militari  in  servizio.  Essi
saranno posti, a cura degli Enti di appartenenza, nella posizione  di
comandati o aggregati, in relazione alla categoria di appartenenza. 
    Il personale in servizio permanente e quello in ferma  volontaria
dell'Arma  dei  Carabinieri,  gli  Ufficiali,  i  Sottufficiali  e  i
Volontari in servizio permanente e in Ferma Breve delle  altre  Forze
Armate durante il tirocinio continueranno a percepire dagli  Enti  di
appartenenza gli assegni spettanti. 
    9. Durante il tirocinio i  concorrenti  dovranno  attenersi  alle
norme disciplinari di vita interna  dell'Istituto  previste  per  gli
Allievi dell'Accademia Militare, saranno forniti di vitto e alloggio,
nonche' di un corredo  ridotto  da  restituire  in  caso  di  mancata
ammissione al corso regolare. Il tirocinio avra' una durata di  circa
trenta giorni, comunque non superiore a sessanta  giorni,  durante  i
quali tutti i frequentatori saranno ulteriormente  selezionati  sulla
base del rendimento fornito nelle attivita' militari  e  scolastiche.
Non sara' consentita, in nessun caso, la  partecipazione  contestuale
ad altri concorsi. 
    10. Durante il tirocinio i frequentatori  saranno  sottoposti,  a
cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1,  lettera
b), ad  attivita'  di  osservazione,  nonche'  a  ulteriori  prove  e
accertamenti per  la  valutazione  del  rilevamento  comportamentale,
riferito alla perseveranza nel  raggiungimento  degli  obiettivi,  al
senso  di  responsabilita',   all'emotivita',   alla   capacita'   di
concentrazione e ragionamento, alla  capacita'  di  adattamento  alla
vita militare in termini di motivazione, al senso  della  disciplina,
alla capacita' d'integrazione e all'effettivo dispiegamento sul campo
delle  potenzialita'  riscontrate  nel   corso   degli   accertamenti
attitudinali  di  cui  al  precedente   art.   89.   L'attivita'   di
osservazione, le prove e gli  accertamenti  per  la  valutazione  del
rilevamento comportamentale si svolgeranno, con le modalita' definite
con provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma  dei
Carabinieri,  secondo  un  programma  che  sara'  predisposto   dalla
commissione di cui al precedente  art.  7,  comma  1,  lettera  b)  e
trasmesso al Comando dell'Accademia Militare. 
    11. Saranno esclusi  dal  concorso  e  rinviati  dall'Istituto  i
frequentatori che: 
      a) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio; 
      b) matureranno assenze prolungate, anche non  continuative  che
superino  complessivamente  la  meta'  della  durata  del   tirocinio
medesimo. Saranno considerate assenze,  senza  eccezione  alcuna,  le
giornate in cui il candidato -anche se presente in Istituto-  non  ha
preso parte a tutte le attivita' programmate. I  candidati  convocati
in data successiva all'inizio del tirocinio ai sensi  del  precedente
comma 5 dovranno, comunque, risultare presenti  per  la  meta'  della
durata dell'intero tirocinio; 
      c) non risulteranno in possesso, all'atto della valutazione  da
parte della commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera
d), numero 3),  della  prescritta  idoneita'  sanitaria  al  servizio
permanente quali Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri; 
      d) non avranno sostenuto tutte le prove e gli accertamenti atti
a consentire alla preposta commissione di formulare  il  giudizio  di
cui al successivo comma 12. 
    Saranno parimenti esclusi dal concorso e rinviati dall'Istituto i
frequentatori del tirocinio per i quali venga accertato,  presso  una
struttura   sanitaria   militare,   l'eventuale   positivita'    agli
accertamenti diagnostici per l'abuso  di  alcool,  per  l'uso,  anche
saltuario od  occasionale,  di  sostanze  stupefacenti,  nonche'  per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. 
    12. Il tirocinio si intendera' superato  soltanto  da  parte  dei
concorrenti che al termine  dello  stesso  saranno  giudicati  idonei
dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 2,  lettera  d),
numero 3), la quale formulera' il giudizio nei  riguardi  di  ciascun
frequentatore, tenendo conto del  rendimento  globale  fornito  nelle
seguenti aree, oggetto di valutazione: 
      a) capacita' e resistenza fisica; 
      b) rilevamento comportamentale, riferito all'aspetto esteriore,
alla correttezza formale e disinvoltura e alla comunicazione verbale; 
      c) rendimento nelle istruzioni pratiche; 
      d) idoneita' ad affrontare le attivita' scolastiche. 
    Nell'allegato AA, che costituisce parte integrante  del  presente
decreto,  sono  riportate  le  prove  oggetto  di  valutazione  e  le
modalita' per l'attribuzione dei relativi voti. 
    13. I frequentatori nei cui confronti viene espresso il  giudizio
di inidoneita', che e' definitivo, saranno esclusi dal concorso. 
    14.  Per  ciascuno  dei  concorrenti   giudicati   idonei   dalla
commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera d),  numero
3), la commissione di cui al medesimo art. 7,  comma  1,  lettera  b)
valutera' i risultati  conseguiti,  attribuendo  un  punteggio  da  0
(zero) fino a un massimo di 4 (quattro) punti, utile  ai  fini  della
formazione della graduatoria di cui al successivo art. 94,  comma  1,
determinato esclusivamente sulla scorta: 
      a) delle risultanze che emergeranno dall'insieme delle prove  e
degli   accertamenti   per    la    valutazione    del    rilevamento
comportamentale, riferito ai profili indicati  nel  precedente  comma
10; 
      b) dei voti riportati da ciascun concorrente nella valutazione,
da parte della commissione di cui al  precedente  art.  7,  comma  2,
lettera d), numero 3), delle quattro aree di cui al precedente  comma
12  (capacita'  e  resistenza  fisica;  rilevamento  comportamentale,
riferito  all'aspetto   esteriore,   alla   correttezza   formale   e
disinvoltura  e  alla   comunicazione   verbale;   rendimento   nelle
istruzioni   pratiche;   idoneita'   ad   affrontare   le   attivita'
scolastiche). 
    15. Tutti gli  ammessi  alla  frequenza  del  tirocinio  dovranno
contrarre all'atto della presentazione  presso  l'Accademia  Militare
una ferma volontaria di due mesi  quali  Allievi  Carabinieri,  dalla
quale saranno prosciolti se rinunceranno successivamente al tirocinio
o non lo supereranno o ne saranno esclusi -per qualsiasi  causa,  ivi
comprese quelle di forza maggiore- o non verranno comunque ammessi al
corso. 
    16.  I  concorrenti  che  sono   Ufficiali   di   complemento   o
Sottufficiali in congedo saranno richiamati in servizio con il  grado
rivestito, a decorrere dalla data di presentazione presso l'Accademia
Militare per la frequenza del tirocinio e fino al giorno  antecedente
la data di ammissione al corso in qualita' di Allievi.  Essi  saranno
ricollocati in congedo se interromperanno per rinuncia  la  frequenza
del tirocinio o non lo supereranno o non  verranno  comunque  ammessi
all'Accademia Militare. 
    17.  I  concorrenti  che,  all'atto  della  presentazione  presso
l'Accademia Militare per la frequenza del tirocinio, sono  gia'  alle
armi saranno collocati, per la durata del  tirocinio  stesso  e  sino
all'eventuale ammissione all'Accademia Militare, nella  posizione  di
comandati o aggregati presso l'Accademia e saranno rinviati agli Enti
di provenienza se interromperanno, per  rinuncia,  la  frequenza  del
tirocinio o non lo supereranno o non verranno, comunque,  ammessi  al
corso. 
    18. I militari alle armi, il cui collocamento in congedo viene  a
cadere durante la  frequenza  del  tirocinio  saranno  trattenuti  in
servizio, con il grado rivestito, sino all'ammissione  in  Accademia,
ovvero, sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall'Istituto.