Art. 94. Graduatoria finale di ammissione al corso 1. I concorrenti giudicati idonei al termine del tirocinio saranno iscritti dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera d), numero 1) nella graduatoria finale di ammissione al corso. Detta graduatoria sara' formata secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nelle prove di efficienza fisica, nella prova scritta di composizione italiana, negli accertamenti psicofisici, nella prova orale, nella prova orale facoltativa di lingua straniera e nel tirocinio. A parita' di merito si applicheranno, ai fini della formazione della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 2. La graduatoria generale di merito, formata dalla commissione esaminatrice e trasmessa dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri al Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, sara' approvata con decreto dirigenziale. A conclusione del tirocinio e prima dell'inizio dei corsi, nelle more dell'approvazione di detto decreto dirigenziale, la Direzione Generale per il Personale Militare, per esigenze di contenimento della spesa pubblica e semplificazione dell'azione amministrativa, potra' autorizzare la permanenza presso l'Istituto dei concorrenti risultati vincitori secondo l'ordine della graduatoria redatta dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera d), numero 1, al fine di garantire l'avvio alla frequenza dei corsi universitari secondo il calendario programmato. 3. Saranno dichiarati vincitori del concorso e ammessi alla frequenza del corso regolare, secondo l'ordine della graduatoria, i candidati idonei, fino a concorrenza dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti previste dal precedente art. 82. Successivamente potra' essere ammesso al corso, secondo l'ordine della graduatoria stessa, un numero di concorrenti idonei pari a quello di eventuali rinunciatari, per qualsiasi motivo, durante i primi sette giorni di frequenza del corso stesso. Per i vincitori gia' alle armi, poiche' soggetti a una ferma liberamente contratta, l'ammissione al corso e' subordinata alla concessione del nulla osta da parte della Direzione Generale per il Personale Militare che, allo scopo, chiedera' il prescritto parere alla Forza Armata di appartenenza. 4. Qualora i posti riservati non fossero ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei, si applicheranno le disposizioni di cui al precedente art. 82, commi 2 e 3.