Art. 94. 
 
 
              Graduatoria finale di ammissione al corso 
 
    1. I  concorrenti  giudicati  idonei  al  termine  del  tirocinio
saranno iscritti dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma
2, lettera d), numero 1) nella graduatoria finale  di  ammissione  al
corso.  Detta  graduatoria  sara'  formata   secondo   il   punteggio
risultante dalla somma dei punti  riportati  da  ciascun  concorrente
nelle prove di efficienza fisica, nella prova scritta di composizione
italiana, negli accertamenti psicofisici, nella  prova  orale,  nella
prova orale facoltativa  di  lingua  straniera  e  nel  tirocinio.  A
parita' di merito si applicheranno, ai fini  della  formazione  della
graduatoria, le vigenti disposizioni in  materia  di  preferenza  per
l'ammissione ai pubblici impieghi di cui all'art. 5 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'art. 650  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    2. La graduatoria generale di merito, formata  dalla  commissione
esaminatrice  e  trasmessa  dal  Centro  Nazionale  di  Selezione   e
Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri  al  Ministero  della  Difesa,
Direzione Generale per il Personale  Militare,  sara'  approvata  con
decreto dirigenziale. A conclusione del tirocinio e prima dell'inizio
dei  corsi,   nelle   more   dell'approvazione   di   detto   decreto
dirigenziale, la Direzione Generale per il  Personale  Militare,  per
esigenze di  contenimento  della  spesa  pubblica  e  semplificazione
dell'azione amministrativa, potra' autorizzare la  permanenza  presso
l'Istituto dei concorrenti risultati vincitori secondo l'ordine della
graduatoria redatta dalla commissione di cui al  precedente  art.  7,
comma 2, lettera d), numero 1, al  fine  di  garantire  l'avvio  alla
frequenza dei corsi universitari secondo il calendario programmato. 
    3. Saranno dichiarati  vincitori  del  concorso  e  ammessi  alla
frequenza del corso regolare, secondo l'ordine della  graduatoria,  i
candidati idonei, fino a concorrenza  dei  posti  messi  a  concorso,
tenuto conto delle riserve di posti previste dal precedente art.  82.
Successivamente potra' essere  ammesso  al  corso,  secondo  l'ordine
della graduatoria stessa, un numero  di  concorrenti  idonei  pari  a
quello di eventuali rinunciatari, per  qualsiasi  motivo,  durante  i
primi sette giorni di frequenza del corso  stesso.  Per  i  vincitori
gia' alle armi, poiche' soggetti a una ferma  liberamente  contratta,
l'ammissione al corso e' subordinata alla concessione del nulla  osta
da parte della Direzione Generale per il Personale Militare che, allo
scopo,  chiedera'  il  prescritto  parere  alla   Forza   Armata   di
appartenenza. 
    4.  Qualora  i  posti  riservati  non   fossero   ricoperti   per
insufficienza di concorrenti riservatari idonei, si applicheranno  le
disposizioni di cui al precedente art. 82, commi 2 e 3.