Art. 14 
 
 
                   Decadenza dalla borsa di studio 
 
 
    L'assegnatario che non ottemperi ad uno degli obblighi di cui  al
predetto art.  13,  o  che  si  renda  responsabile  di  altre  gravi
mancanze, o non dia prova di possedere sufficiente  attitudine  sara'
dichiarato  decaduto  dal  godimento  della  borsa  di   studio   con
provvedimento  del  Direttore  Generale  del   riconoscimento   degli
organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore,  su
proposta motivata del Direttore del laboratorio di  destinazione  del
borsista.  In  tal  caso,  come  in  caso  di  rinuncia   susseguente
all'inizio dell'attivita', la borsa di studio puo'  essere  conferita
ad altro candidato utilmente collocato nella rispettiva  graduatoria,
alle condizioni specificate all'articolo 12, ultimo comma.