Art. 14 Decadenza dalla borsa di studio L'assegnatario che non ottemperi ad uno degli obblighi di cui al predetto art. 13, o che si renda responsabile di altre gravi mancanze, o non dia prova di possedere sufficiente attitudine sara' dichiarato decaduto dal godimento della borsa di studio con provvedimento del Direttore Generale del riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, su proposta motivata del Direttore del laboratorio di destinazione del borsista. In tal caso, come in caso di rinuncia susseguente all'inizio dell'attivita', la borsa di studio puo' essere conferita ad altro candidato utilmente collocato nella rispettiva graduatoria, alle condizioni specificate all'articolo 12, ultimo comma.