Art. 2 Durata, trattamento economico e normativo La borsa avra' durata di 12 mesi e potra' essere, compatibilmente con la disponibilita' di bilancio, prorogata per ulteriori 12 mesi, con provvedimento del Direttore Generale del riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, sentito il parere del direttore del laboratorio ove il borsista ha svolto attivita' di ricerca, studio e analisi, nonche' del tutor al quale il borsista sia stato affidato. La durata della borsa nonche' la concessione e la durata delle relative proroghe sono in ogni caso subordinate alla disponibilita' di bilancio. L'importo annuo lordo delle borse e' determinato in Euro 18.000,00; tale importo, comprensivo delle ritenute di legge, verra' erogato in rate mensili posticipate. Restano a carico dell'Amministrazione l'Imposta Regionale per le Attivita' Produttive nonche' la copertura assicurativa INAIL.