Art. 2 
 
 
              Durata, trattamento economico e normativo 
 
 
    La borsa avra' durata di 12 mesi e potra' essere, compatibilmente
con la disponibilita' di bilancio, prorogata per ulteriori  12  mesi,
con provvedimento del Direttore  Generale  del  riconoscimento  degli
organismi di controllo e certificazione  e  tutela  del  consumatore,
sentito il parere del direttore del laboratorio ove  il  borsista  ha
svolto attivita' di ricerca, studio e analisi, nonche' del  tutor  al
quale il borsista sia stato affidato. La durata della  borsa  nonche'
la concessione e la durata delle relative proroghe sono in ogni  caso
subordinate alla disponibilita' di bilancio. 
    L'importo  annuo  lordo  delle  borse  e'  determinato  in   Euro
18.000,00; tale importo, comprensivo delle ritenute di legge,  verra'
erogato   in   rate   mensili   posticipate.   Restano    a    carico
dell'Amministrazione l'Imposta Regionale per le Attivita'  Produttive
nonche' la copertura assicurativa INAIL.