Art. 10 Ammissioni in sovrannumero I cittadini extracomunitari che abbiano superato le prove concorsuali relative ai posti non riservati ma che non siano risultati vincitori, sono ammessi al dottorato, senza borsa di studio, in soprannumero nel limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso. I cittadini extracomunitari che abbiano superato le prove concorsuali relative ai posti riservati ma che non siano risultati vincitori, possono essere ammessi al dottorato, senza borsa di studio, subordinatamente ai candidati extracomunitari di cui al comma precedente, in soprannumero nel limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso. Non e' consentita l'iscrizione in sovrannumero al dottorato dei titolari di assegni per lo svolgimento di attivita' di ricerca, in quanto l'articolo 51, 6° comma, della legge n. 449/1997, che prevedeva tale possibilita', e' stato abrogato dall'articolo 29, comma 11, lettera d), della legge n. 240/2010.