Art. 13 
 
 
          Titolo di dottore di ricerca e tesi di dottorato 
 
 
    Il titolo di dottore di ricerca si consegue alla conclusione  del
corso, all'atto del superamento dell'esame finale,  subordinato  alla
presentazione di una tesi, ed e' conferito dal  Rettore,  secondo  le
modalita' stabilite dal  Regolamento  di  Ateneo  di  disciplina  del
dottorato di ricerca. 
    L'Universita' archiviera' e  rendera'  consultabile  in  rete  il
testo  completo  della  tesi  di  dottorato   attraverso   l'Archivio
istituzionale ad accesso aperto. 
    Potra' essere concesso un periodo, comunque non superiore  a  tre
anni, su motivata richiesta del dottore di ricerca, in  cui  la  tesi
non sara' consultabile da parte di terzi.