Art. 13 Titolo di dottore di ricerca e tesi di dottorato Il titolo di dottore di ricerca si consegue alla conclusione del corso, all'atto del superamento dell'esame finale, subordinato alla presentazione di una tesi, ed e' conferito dal Rettore, secondo le modalita' stabilite dal Regolamento di Ateneo di disciplina del dottorato di ricerca. L'Universita' archiviera' e rendera' consultabile in rete il testo completo della tesi di dottorato attraverso l'Archivio istituzionale ad accesso aperto. Potra' essere concesso un periodo, comunque non superiore a tre anni, su motivata richiesta del dottore di ricerca, in cui la tesi non sara' consultabile da parte di terzi.