Art. 5 
 
 
                           Prove di esame 
 
 
    Le prove di esame sono uniche  per  ciascun  dottorato  anche  se
articolato  in  piu'  indirizzi.  Esse  sono  tese  ad  accertare  la
preparazione e l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica. 
    Gli esami di ammissione per i posti  non  riservati,  sulla  base
delle determinazioni assunte dal  Consiglio  di  ciascuna  Scuola  di
Dottorato in riferimento ai corsi  ad  essa  afferenti,  si  svolgono
secondo una delle seguenti modalita': 
    a) per esami (prova scritta ed orale); 
    b) per titoli ed esami (prova scritta ed orale); 
    c) per titoli e prova orale. 
    I candidati dovranno, inoltre, dimostrare la buona conoscenza  di
una lingua straniera, a scelta  fra  inglese,  francese,  spagnolo  e
tedesco, ad  eccezione  dei  dottorati  in  "Fisica  fondamentale  ed
applicata", afferente alla Scuola di Dottorato in Scienze Fisiche,  e
"Tecnologie Innovative per Materiali Sensori ed  Imaging",  afferente
alla Scuola di Dottorato in Ingegneria Industriale, per  i  quali  e'
previsto che la prova di lingua  straniera  dovra'  essere  sostenuta
obbligatoriamente in lingua inglese. Le prove potranno essere  tenute
anche in una delle predette lingue. 
    Gli argomenti oggetto delle prove ed i titoli, qualora richiesti,
devono  essere  attinenti  ai  settori  scientifico-disciplinari   di
riferimento del corso di dottorato. 
    La Commissione giudicatrice  dispone  complessivamente  di  cento
punti. 
    Qualora gli esami di ammissione si svolgano secondo la  modalita'
di cui al comma 2, lettera a) per esami (prova scritta  ed  orale)  -
del presente articolo, il punteggio e' cosi' ripartito: 40 punti  per
la prova scritta e 60 per l'orale; e' ammesso  alla  prova  orale  il
candidato che abbia superato la prova scritta con  un  punteggio  non
inferiore a 24/40; la prova orale si  intende  superata  solo  se  il
candidato ottenga un punteggio di almeno 36/60. 
    Qualora gli esami di ammissione si svolgano secondo la  modalita'
di cui al comma 2, lettera b) per titoli ed esami (prova  scritta  ed
orale) - del presente articolo, il punteggio e' cosi'  ripartito:  20
punti per i titoli, 30 punti per la prova scritta e 50 punti  per  la
prova orale. I titoli valutabili ed i punteggi ad essi riferiti sono: 
    - la tesi di laurea relativa al titolo richiesto per l'ammissione
al corso, accompagnata da un riassunto in una delle lingue  straniere
previste dal bando: fino ad un massimo di 10 punti; 
    - la carriera  universitaria:  media  dei  voti  degli  esami  di
profitto sostenuti e voto di laurea relativi al titolo richiesto  per
l'ammissione al corso: fino ad un massimo di 6 punti; 
    - le pubblicazioni scientifiche fino a 4 punti, di  cui  fino  al
massimo di 1puo' essere attribuito in base a lettere di presentazione
di docenti. 
    E' ammesso alla prova scritta il candidato  che  abbia  riportato
nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a  12/20;  e'
ammesso alla prova orale il candidato che  abbia  superato  la  prova
scritta con un punteggio non inferiore a 18/30;  la  prova  orale  si
intende superata solo se il candidato ottenga un punteggio di  almeno
30/50. 
    Qualora gli esami di ammissione si svolgano secondo la  modalita'
di cui al comma 2, lettera c) per titoli e prova orale - del presente
articolo, il punteggio e' cosi' ripartito: 40 punti per i titoli e 60
punti per la prova orale. I titoli valutabili ed i punteggi  ad  essi
riferiti sono: 
    - la tesi di laurea relativa al titolo richiesto per l'ammissione
al corso, accompagnata da un riassunto in una delle lingue  straniere
previste dal bando: fino ad un massimo di 20 punti; 
    - la carriera  universitaria:  media  dei  voti  degli  esami  di
profitto sostenuti e voto di laurea relativi al titolo richiesto  per
l'ammissione al corso: fino ad un massimo di 12 punti; 
    - le pubblicazioni scientifiche fino a 8 punti, di  cui  fino  al
massimo  di  1  puo'  essere  attribuito  in  base   a   lettere   di
presentazione di docenti. 
    E' ammesso alla prova orale  il  candidato  che  abbia  riportato
nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a  24/40;  la
prova orale si intende superata  solo  se  il  candidato  ottenga  un
punteggio di almeno 36/60. 
    I candidati ammessi alla prova orale  presenteranno  direttamente
alla commissione giudicatrice il proprio curriculum vitae. 
    I candidati extracomunitari  non  residenti  in  Italia  potranno
sostenere la  prova  orale  per  via  telematica  con  procedure  che
garantiscano l'identificazione degli stessi. 
    Il punteggio finale e' dato dalla somma dei voti conseguiti nella
valutazione  dei  titoli,  qualora  prevista,  nella  prova  scritta,
qualora prevista, e nella prova orale. 
    Per sostenere le prove concorsuali i candidati  dovranno  esibire
uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso  di  validita':
carta di identita', passaporto,  patente  automobilistica  munita  di
fotografia,  porto  d'arma,  tessere  di  riconoscimento  munite   di
fotografia e di timbro od altra segnatura equivalente  rilasciata  da
una Amministrazione dello Stato. 
    L'assenza  del  candidato  nel  giorno,  luogo   ed   orario   di
svolgimento di una delle prove sara' considerata come  rinuncia  alla
prova medesima, qualunque ne sia la causa.