Art. 7 Graduatoria di merito La graduatoria di merito e' unica anche se il corso di dottorato e' articolato in piu' indirizzi. Per i dottorati che prevedono posti riservati, saranno stilate due graduatorie di merito: una per i posti non riservati ed una per quelli riservati. Esse saranno formulate secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato nelle singole prove ed approvate con Decreto Rettorale. In caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati avra' precedenza in graduatoria il candidato piu' giovane di eta'. I candidati saranno dichiarati vincitori secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi a concorso per ciascun dottorato. Qualora i posti riservati restino vacanti saranno utilizzati per incrementare il numero dei posti non riservati. Nel caso in cui il corso di dottorato sia articolato in indirizzi, i vincitori, dopo la pubblicazione della graduatoria, eserciteranno il diritto di opzione a favore di uno degli indirizzi, secondo le modalita' indicate nel successivo articolo 8. In caso di mancata accettazione entro il termine di cui al successivo articolo 8, 3° comma, o di rinuncia entro sessanta giorni dall'inizio dei corsi, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria.