Art. 7 
 
 
                        Graduatoria di merito 
 
 
    La graduatoria di merito e' unica anche se il corso di  dottorato
e' articolato in piu' indirizzi. 
    Per i dottorati che prevedono posti  riservati,  saranno  stilate
due graduatorie di merito: una per i posti non riservati ed  una  per
quelli riservati. 
    Esse saranno formulate secondo l'ordine decrescente del punteggio
complessivo riportato da ciascun candidato  nelle  singole  prove  ed
approvate con Decreto Rettorale. In caso di parita' di punteggio  tra
due o piu' candidati avra' precedenza  in  graduatoria  il  candidato
piu' giovane di eta'. 
    I candidati saranno dichiarati vincitori secondo  l'ordine  della
graduatoria fino alla concorrenza dei  posti  messi  a  concorso  per
ciascun dottorato. 
    Qualora i posti riservati restino vacanti saranno utilizzati  per
incrementare il numero dei posti non riservati. 
    Nel  caso  in  cui  il  corso  di  dottorato  sia  articolato  in
indirizzi, i vincitori,  dopo  la  pubblicazione  della  graduatoria,
eserciteranno il diritto di opzione a favore di uno degli  indirizzi,
secondo le modalita' indicate nel successivo articolo 8. 
    In caso di mancata  accettazione  entro  il  termine  di  cui  al
successivo articolo 8, 3° comma, o di rinuncia entro sessanta  giorni
dall'inizio dei corsi, subentreranno  altrettanti  candidati  secondo
l'ordine della graduatoria.