Art. 9 
 
 
        Conferimento, godimento ed erogazione borse di studio 
 
 
    Le borse di  studio  saranno  conferite  secondo  l'ordine  della
graduatoria fino  alla  concorrenza  del  numero  di  borse  messe  a
concorso per ciascun dottorato o per  ciascun  indirizzo  in  cui  si
articola il dottorato. Nel caso in  cui  il  corso  di  dottorato  si
articoli in indirizzi, l'attribuzione  delle  citate  borse  avverra'
secondo l'ordine di graduatoria ed in conseguenza della dichiarazione
di opzione che ciascun avente diritto formulera'. 
    In caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati, ai soli
fini del  conferimento  della  borsa  di  studio,  la  precedenza  in
graduatoria sara' stabilita mediante la valutazione della  situazione
economica dei concorrenti determinata secondo le disposizioni vigenti
per il pagamento delle tasse e contributi degli  studenti  di  questo
Ateneo. 
    L'importo   annuo   della    borsa    ammonta    a    € 13.638,47
(tredicimilaseicentotrentotto/47)    comprensivo    dei    contributi
previdenziali  cosi'  come  stabilito  dall'articolo   2   del   D.M.
11.9.1998,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana  del  16.12.1998,  n.  293  e  successive   integrazioni   e
modificazioni. La borsa sara' erogata in rate bimestrali  posticipate
e per la sua fruizione il limite  di  reddito  personale  complessivo
annuo e' fissato  in  €  13.638,47  (tredicimilaseicentotrentotto/47)
lordi. Esso va riferito all'anno solare di maggiore erogazione  della
borsa  medesima.  Alla  determinazione  di  tale  reddito  concorrono
redditi di origine patrimoniale nonche' emolumenti di qualsiasi altra
natura aventi carattere ricorrente, con esclusione di  quelli  aventi
natura occasionale o derivanti  dal  servizio  militare  di  leva  di
truppa o da servizio civile. Dal computo  e'  escluso,  naturalmente,
l'importo della borsa di studio. 
    Coloro i quali hanno gia' usufruito di una borsa di studio per un
corso di dottorato di ricerca, anche per un solo  anno,  non  possono
chiedere di fruirne una seconda volta. 
    Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con  quelle  concesse
da  istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,   con
soggiorni all'estero, l'attivita' di  formazione  o  di  ricerca  dei
borsisti. 
    L'erogazione della borsa  di  studio  e'  legata  ai  periodi  di
frequenza e di attivita' di studio e di ricerca effettivamente resi. 
    Coloro  i  quali  hanno  diritto  alla  borsa  di  studio  devono
presentare  all'atto  dell'iscrizione  una  dichiarazione  presuntiva
relativa al reddito personale complessivo lordo ed all'assenza  delle
cause di  incompatibilita'  contenute  nel  presente  articolo.  Tale
dichiarazione deve essere ripetuta all'inizio di ogni successivo anno
accademico di frequenza del corso. I fruitori delle borse  di  studio
dovranno, inoltre, provvedere  alla  costituzione  di  una  posizione
contributiva   INPS,   iscrivendosi    alla    "Gestione    separata"
dell'Istituto medesimo. Le modalita'  di  iscrizione  e  la  relativa
modulistica sono reperibili  sul  sito  web  dell'Ente  all'indirizzo
www.inps.it .