Art. 11 Contributo per l'accesso e la frequenza ai Corsi I dottorandi titolari di borse di studio conferite dalle universita' su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi. I vincitori del concorso di ammissione al XXVIII ciclo di dottorato, non beneficiari di borsa di studio o fruitori di borsa di studio che non copra anche le spese per l'iscrizione ai Corsi, sono tenuti al versamento di un contributo annuo pari ad euro 1.015,00, con esclusione di ogni ipotesi di esonero dalla contribuzione per motivi di reddito o di merito. In attuazione di quanto disposto dal Manifesto degli studi di Ateneo a.a. 2012/2013: Parte II - Regole per gli studenti - Regolamento tasse e contributi, approvato con delibera del Senato Accademico n. 71, in data 17 luglio 2012 e del Consiglio di Amministrazione n. 111, in data 25 luglio 2012, in ordine alle modalita' di versamento del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca dovuto da ciascun dottorando, si dispone che il medesimo contributo, pari ad € 1.015,00, dovra' essere versato in un'unica soluzione ovvero potra' essere rateizzato in due tranches che saranno versate sulla base della seguente tempistica: 1) la prima rata, pari ad € 515,00 all'atto dell'inizio del Corso (o a seguito dell'ammissione all'anno successivo di Corso); 2) la seconda rata, pari ad € 500,00, entro il 31 luglio 2013 e poi di seguito per ciascun anno di riferimento. Il dottorando che opti per la rateizzazione del contributo in due rate e che rinunzi al Corso durante l'anno accademico dopo aver versato solo la prima rata e' comunque tenuto al pagamento della seconda rata. Tutti gli iscritti al Corso di studio dovranno versare annualmente l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio che e' pari, per l'a.a. 2012/2013, ad euro 140,00. Per gli anni successivi al primo l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio potrebbe subire variazioni in aumento o in diminuzione sulla base delle disposizioni regionali.