Art. 12 
 
                      Borse di studio. Obblighi 
                      e diritti dei dottorandi 
 
    Ai candidati che avranno superato le prove di concorso, utilmente
collocati nella graduatoria generale di merito, e' conferita la borsa
di studio, fino alla concorrenza del numero di borse disponibili. 
    A parita' di  punteggio  nella  graduatoria  generale  di  merito
prevale il piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 2, comma 9,  delle
legge n. 191/1998, fatto salvo, nell'ipotesi in cui debba attribuirsi
anche  la  borsa  di  studio,  il  criterio  di  precedenza  previsto
dall'art. 7, comma quarto, del D.M. n. 224/1999, ossia la valutazione
della situazione economica. 
a) Borse  di  Ateneo  o  finanziate  da  enti  pubblici   e   privati
  nell'ambito di contratti e convenzioni o finanziate nell'ambito  di
  progetti 
    Il vincitore di una delle borse di studio suindicate si  impegna,
all'atto di accettazione della borsa di studio, a  non  oltrepassare,
per ciascun anno di godimento  della  borsa  di  studio,  un  reddito
personale complessivo annuo lordo superiore ad € 15.000,00. 
    Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine
patrimoniale nonche' emolumenti di qualsiasi  altra  natura  compresi
quelli di natura occasionale. 
    Il reddito e' riferito al periodo di  imposta  relativo  all'anno
solare di maggiore fruizione della borsa di studio. 
    I vincitori  delle  borse  di  studio,  devono  dichiarare  nella
domanda di iscrizione: 
      di non aver usufruito in precedenza di altre borse di studio di
dottorato di ricerca; 
      di impegnarsi a non cumulare la borsa di studio con altre borse
di studio  a  qualsiasi  titolo  conferite,  tranne  che  con  quelle
esplicitamente concesse, ad integrazione della borsa di dottorato, da
istituzioni nazionali o internazionali per consentire l'attivita'  di
formazione o di ricerca all'estero o comunque fuori  della  sede  del
dottorato; 
      di essere a conoscenza che la borsa  di  studio  viene  erogata
esclusivamente a coloro che non possiedono nel periodo  di  fruizione
della borsa, un reddito  personale  complessivo  annuo  superiore  ad
€ 15.000,00 e di impegnarsi a comunicare tempestivamente  l'eventuale
superamento del limite del reddito; 
      di impegnarsi a restituire le mensilita'  di  borsa  di  studio
percepite nell'anno in cui si e' verificato il superamento del limite
di reddito. 
b) Borse regionali 
    Per quel che concerne le borse di studio finanziate dalla Regione
Puglia, per la fruizione di tali benefici  e'  necessario,  ai  sensi
dell'Avviso pubblico regionale n. 4/2012, che i vincitori  rispettino
i seguenti requisiti: 
      1)  per  ciascun  anno  di  svolgimento  del   Corso   per   il
conseguimento del titolo di  dottore  di  ricerca  il  vincitore  non
dovra' percepire un reddito personale complessivo lordo superiore  ad
€ 12.000,00; 
      2) e' vietato il cumulo del finanziamento con  eventuali  altri
contributi erogati a valere sul POR FSE 2007-2013. 
    Tali  borse  non  prevedono  la  copertura  dei  contributi   per
l'accesso e la frequenza che dovranno essere versati dai dottorandi. 
c) Regole comuni 
    In caso di decadenza o di rinuncia alla borsa di studio di uno  o
piu'  degli  aventi  diritto  subentrano  i  candidati  collocati  in
posizione utile secondo l'ordine della graduatoria di merito. 
    Ove la decadenza o la rinunzia alla frequenza del corso di studio
si verifichino in data successiva all'inizio del Corso,  ma  in  ogni
caso entro 3 mesi da questa data,  il  Collegio  dei  docenti  decide
sulla ammissibilita' degli eventuali subentranti. 
    L'importo delle borse di studio di cui all'art. 1 e' pari a  Euro
13,638,47 annui, al netto della contribuzione previdenziale a  carico
del percipiente, cosi' come determinato  con  decreto  del  Ministero
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca del 18 giugno  2008.
La durata dell'erogazione della borsa e' pari a quella del Corso (tre
anni). 
    La conferma della borsa per  gli  anni  successivi  al  primo  e'
effettuata con delibera formale del collegio dei Docenti. 
    La borsa e' erogata con pagamenti mensili posticipati. 
    L'importo della borsa di  studio  e'  aumentato  per  l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura del 50%, da un minimo di
30 giorni consecutivi ad un massimo di 18 mesi, salvo quanto previsto
nel caso di particolari convenzioni. 
    Gli iscritti al dottorato per periodi di  stage  o  comunque  per
periodi di attivita' formative e di ricerca fuori sede (in  Italia  o
all'estero) possono ricevere rimborsi delle spese  di  viaggio  e  di
soggiorno  (vitto  e  alloggio)  previa  delibera  del  collegio  dei
docenti, su fondi di ricerca o quelli di funzionamento  assegnati  al
dottorato dal Dipartimento interessato. 
    I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i Corsi e svolgere le
attivita' di studio e di ricerca previste dal Collegio dei Docenti. 
    I titolari di borsa decadranno dal  diritto  di  godimento  della
stessa, qualora non rispettino gli obblighi di frequenza. 
d) Criteri di assegnazione delle borse 
    Le singole schede allegate al bando di concorso  individuano  per
ciascun corso di dottorato l'ordine  di  assegnazione  delle  diverse
borse sulla base del principio per cui  i  primi  classificati  hanno
diritto prioritariamente a beneficiare della  borsa  che  prevede  un
trattamento economico migliore con  riferimento  alla  copertura  dei
contributi economici altrimenti a carico del dottorando. 
e) Mancata assegnazione di borse di studio regionali 
    Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei Corsi  di  dottorato  per  i
quali siano previste delle borse di studio finanziate  dalla  Regione
Puglia, all'esito  dello  svolgimento  dei  concorsi  di  ammissione,
risultino non assegnate, per carenza di candidati idonei, delle borse
di studio regionali si  procedera'  all'assegnazione  delle  medesime
agli idonei presenti nelle graduatorie di altri  Corsi  di  dottorato
(nel limite massimo di una per Corso) secondo il seguente  ordine  di
priorita': 
      1) Corso di  dottorato  che  comprenda  il  maggior  numero  di
candidati idonei e  non  vincitori  nelle  graduatorie  di  idoneita'
approvate; 
    e nell'ipotesi in cui, anche all'esito dell'applicazione di detto
criterio, vi siano Corsi che abbiano un medesimo numero di idonei non
vincitori: 
      2) Corso di dottorato che abbia ricevuto un maggior  numero  di
domande di partecipazione al concorso.