Art. 12 Borse di studio. Obblighi e diritti dei dottorandi Ai candidati che avranno superato le prove di concorso, utilmente collocati nella graduatoria generale di merito, e' conferita la borsa di studio, fino alla concorrenza del numero di borse disponibili. A parita' di punteggio nella graduatoria generale di merito prevale il piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 2, comma 9, delle legge n. 191/1998, fatto salvo, nell'ipotesi in cui debba attribuirsi anche la borsa di studio, il criterio di precedenza previsto dall'art. 7, comma quarto, del D.M. n. 224/1999, ossia la valutazione della situazione economica. a) Borse di Ateneo o finanziate da enti pubblici e privati nell'ambito di contratti e convenzioni o finanziate nell'ambito di progetti Il vincitore di una delle borse di studio suindicate si impegna, all'atto di accettazione della borsa di studio, a non oltrepassare, per ciascun anno di godimento della borsa di studio, un reddito personale complessivo annuo lordo superiore ad € 15.000,00. Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine patrimoniale nonche' emolumenti di qualsiasi altra natura compresi quelli di natura occasionale. Il reddito e' riferito al periodo di imposta relativo all'anno solare di maggiore fruizione della borsa di studio. I vincitori delle borse di studio, devono dichiarare nella domanda di iscrizione: di non aver usufruito in precedenza di altre borse di studio di dottorato di ricerca; di impegnarsi a non cumulare la borsa di studio con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle esplicitamente concesse, ad integrazione della borsa di dottorato, da istituzioni nazionali o internazionali per consentire l'attivita' di formazione o di ricerca all'estero o comunque fuori della sede del dottorato; di essere a conoscenza che la borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che non possiedono nel periodo di fruizione della borsa, un reddito personale complessivo annuo superiore ad € 15.000,00 e di impegnarsi a comunicare tempestivamente l'eventuale superamento del limite del reddito; di impegnarsi a restituire le mensilita' di borsa di studio percepite nell'anno in cui si e' verificato il superamento del limite di reddito. b) Borse regionali Per quel che concerne le borse di studio finanziate dalla Regione Puglia, per la fruizione di tali benefici e' necessario, ai sensi dell'Avviso pubblico regionale n. 4/2012, che i vincitori rispettino i seguenti requisiti: 1) per ciascun anno di svolgimento del Corso per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca il vincitore non dovra' percepire un reddito personale complessivo lordo superiore ad € 12.000,00; 2) e' vietato il cumulo del finanziamento con eventuali altri contributi erogati a valere sul POR FSE 2007-2013. Tali borse non prevedono la copertura dei contributi per l'accesso e la frequenza che dovranno essere versati dai dottorandi. c) Regole comuni In caso di decadenza o di rinuncia alla borsa di studio di uno o piu' degli aventi diritto subentrano i candidati collocati in posizione utile secondo l'ordine della graduatoria di merito. Ove la decadenza o la rinunzia alla frequenza del corso di studio si verifichino in data successiva all'inizio del Corso, ma in ogni caso entro 3 mesi da questa data, il Collegio dei docenti decide sulla ammissibilita' degli eventuali subentranti. L'importo delle borse di studio di cui all'art. 1 e' pari a Euro 13,638,47 annui, al netto della contribuzione previdenziale a carico del percipiente, cosi' come determinato con decreto del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca del 18 giugno 2008. La durata dell'erogazione della borsa e' pari a quella del Corso (tre anni). La conferma della borsa per gli anni successivi al primo e' effettuata con delibera formale del collegio dei Docenti. La borsa e' erogata con pagamenti mensili posticipati. L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura del 50%, da un minimo di 30 giorni consecutivi ad un massimo di 18 mesi, salvo quanto previsto nel caso di particolari convenzioni. Gli iscritti al dottorato per periodi di stage o comunque per periodi di attivita' formative e di ricerca fuori sede (in Italia o all'estero) possono ricevere rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno (vitto e alloggio) previa delibera del collegio dei docenti, su fondi di ricerca o quelli di funzionamento assegnati al dottorato dal Dipartimento interessato. I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i Corsi e svolgere le attivita' di studio e di ricerca previste dal Collegio dei Docenti. I titolari di borsa decadranno dal diritto di godimento della stessa, qualora non rispettino gli obblighi di frequenza. d) Criteri di assegnazione delle borse Le singole schede allegate al bando di concorso individuano per ciascun corso di dottorato l'ordine di assegnazione delle diverse borse sulla base del principio per cui i primi classificati hanno diritto prioritariamente a beneficiare della borsa che prevede un trattamento economico migliore con riferimento alla copertura dei contributi economici altrimenti a carico del dottorando. e) Mancata assegnazione di borse di studio regionali Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei Corsi di dottorato per i quali siano previste delle borse di studio finanziate dalla Regione Puglia, all'esito dello svolgimento dei concorsi di ammissione, risultino non assegnate, per carenza di candidati idonei, delle borse di studio regionali si procedera' all'assegnazione delle medesime agli idonei presenti nelle graduatorie di altri Corsi di dottorato (nel limite massimo di una per Corso) secondo il seguente ordine di priorita': 1) Corso di dottorato che comprenda il maggior numero di candidati idonei e non vincitori nelle graduatorie di idoneita' approvate; e nell'ipotesi in cui, anche all'esito dell'applicazione di detto criterio, vi siano Corsi che abbiano un medesimo numero di idonei non vincitori: 2) Corso di dottorato che abbia ricevuto un maggior numero di domande di partecipazione al concorso.