Art. 13 
 
                          Incompatibilita' 
 
    I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare le attivita' previste
dal proprio Corso di dottorato  e  di  svolgere  con  continuita'  le
attivita'  di  studio  e  di  ricerca  nell'ambito  delle   strutture
destinate a tal fine, secondo le modalita' fissate dal  Collegio  dei
docenti. 
    Il dottorando che intenda svolgere attivita'  lavorative  esterne
al Corso di  dottorato  deve  richiederne  al  Collegio  dei  docenti
l'autorizzazione, indicandone tipologia,  durata  ed  impegno  orario
(incarichi di lavoro a tempo indeterminato, determinato,  prestazioni
d'opera, attivita' libero-professionale, ecc.). 
    Il  Collegio  dei  docenti,  entro  15  giorni  dalla   ricezione
dell'istanza  prodotta  dai  dottorandi  e   depositata   presso   il
competente  protocollo  del  Dipartimento  interessato,  valutata  la
natura  e   la   durata   dell'impegno   lavorativo,   decide   sulla
compatibilita' dell'attivita' con  quelle  di  formazione  e  ricerca
previste dal Corso di dottorato. 
    Il dottorando che  svolga  tali  attivita'  senza  aver  ottenuto
l'autorizzazione del Collegio dei  docenti  o  che  non  l'abbia  mai
richiesta, e' passibile di sanzioni che vanno, in base alla  gravita'
dei fatti, sino alla decadenza  dallo  status  di  dottorando  e,  se
borsista, alla decadenza dalla fruizione della  borsa  di  studio  ed
alla restituzione della borsa di cui abbia indebitamente  fruito  dal
momento in cui l'incompatibilita' si e' verificata. 
    Agli iscritti ad un dottorato di ricerca, su proposta del  tutore
approvata dal Collegio dei docenti, e' consentito svolgere  attivita'
di collaborazione per attivita' di ricerca purche' la stessa  rientri
nell'ambito delle attivita' formative previste dal Dottorato. 
    Il  mancato  rispetto  degli  obblighi  di  frequenza  del  Corso
comporta la decadenza dal Corso e della borsa di studio se borsisti. 
    Non e' consentita la contemporanea iscrizione ad altro  Corso  di
studio universitario ed il conseguimento nel medesimo anno accademico
di due titoli accademici, fatta salva  l'ipotesi  di  un  accordo  di
cotutela per il conseguimento di un  titolo  congiunto  e  quella  di
sospensione della carriera dottorale nell'ipotesi di iscrizione ad un
Corso di tirocinio formativo attivo. 
    E' ammessa esclusivamente la contemporanea frequenza di un  corso
di dottorato e  di  un  corso  di  perfezionamento  universitario  di
impegno inferiore a 1500 ore per complessivi 60 crediti. 
    Il dottorando in regime  di  proroga  o  che  abbia  ultimato  la
frequenza triennale del  Corso  di  dottorato  e  sia  in  attesa  di
conseguire il titolo finale  non  e'  piu'  considerato  studente  di
questa Universita' al fine delle incompatibilita' previste  dall'art.
13 del Regolamento per l'istituzione e l'organizzazione dei corsi  di
dottorato di ricerca.