Art. 13 Incompatibilita' I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare le attivita' previste dal proprio Corso di dottorato e di svolgere con continuita' le attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalita' fissate dal Collegio dei docenti. Il dottorando che intenda svolgere attivita' lavorative esterne al Corso di dottorato deve richiederne al Collegio dei docenti l'autorizzazione, indicandone tipologia, durata ed impegno orario (incarichi di lavoro a tempo indeterminato, determinato, prestazioni d'opera, attivita' libero-professionale, ecc.). Il Collegio dei docenti, entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza prodotta dai dottorandi e depositata presso il competente protocollo del Dipartimento interessato, valutata la natura e la durata dell'impegno lavorativo, decide sulla compatibilita' dell'attivita' con quelle di formazione e ricerca previste dal Corso di dottorato. Il dottorando che svolga tali attivita' senza aver ottenuto l'autorizzazione del Collegio dei docenti o che non l'abbia mai richiesta, e' passibile di sanzioni che vanno, in base alla gravita' dei fatti, sino alla decadenza dallo status di dottorando e, se borsista, alla decadenza dalla fruizione della borsa di studio ed alla restituzione della borsa di cui abbia indebitamente fruito dal momento in cui l'incompatibilita' si e' verificata. Agli iscritti ad un dottorato di ricerca, su proposta del tutore approvata dal Collegio dei docenti, e' consentito svolgere attivita' di collaborazione per attivita' di ricerca purche' la stessa rientri nell'ambito delle attivita' formative previste dal Dottorato. Il mancato rispetto degli obblighi di frequenza del Corso comporta la decadenza dal Corso e della borsa di studio se borsisti. Non e' consentita la contemporanea iscrizione ad altro Corso di studio universitario ed il conseguimento nel medesimo anno accademico di due titoli accademici, fatta salva l'ipotesi di un accordo di cotutela per il conseguimento di un titolo congiunto e quella di sospensione della carriera dottorale nell'ipotesi di iscrizione ad un Corso di tirocinio formativo attivo. E' ammessa esclusivamente la contemporanea frequenza di un corso di dottorato e di un corso di perfezionamento universitario di impegno inferiore a 1500 ore per complessivi 60 crediti. Il dottorando in regime di proroga o che abbia ultimato la frequenza triennale del Corso di dottorato e sia in attesa di conseguire il titolo finale non e' piu' considerato studente di questa Universita' al fine delle incompatibilita' previste dall'art. 13 del Regolamento per l'istituzione e l'organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca.