Art. 4 
 
                   Candidati in possesso di titolo 
                        conseguito all'estero 
 
    Coloro i quali  fossero  in  possesso  di  un  titolo  di  studio
conseguito presso una Universita' straniera e che non sia gia'  stato
dichiarato equipollente alla laurea italiana sulla  base  di  accordi
internazionali, al fine di consentire  al  Collegio  dei  Docenti  la
valutazione del titolo posseduto, dovranno corredare  la  domanda  di
partecipazione della seguente documentazione: 
      certificato  attestante  il   titolo   di   studio   straniero,
unitamente alla traduzione in italiano o in  inglese.  La  traduzione
dovra'  essere  sottoscritta   dal   candidato   sotto   la   propria
responsabilita'. 
    In caso di ammissione al dottorato, i candidati  in  possesso  di
titolo di studio conseguito all'estero dovranno presentare, entro  60
(sessanta)   giorni   dalla   data   di   iscrizione,   la   seguente
documentazione: 
      titoli tradotti e legalizzati dalle  competenti  rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero; 
      dichiarazione  di  valore  del  titolo  conseguito   all'estero
rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche  o  consolari
all'estero.