Art. 4 Candidati in possesso di titolo conseguito all'estero Coloro i quali fossero in possesso di un titolo di studio conseguito presso una Universita' straniera e che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea italiana sulla base di accordi internazionali, al fine di consentire al Collegio dei Docenti la valutazione del titolo posseduto, dovranno corredare la domanda di partecipazione della seguente documentazione: certificato attestante il titolo di studio straniero, unitamente alla traduzione in italiano o in inglese. La traduzione dovra' essere sottoscritta dal candidato sotto la propria responsabilita'. In caso di ammissione al dottorato, i candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero dovranno presentare, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di iscrizione, la seguente documentazione: titoli tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero; dichiarazione di valore del titolo conseguito all'estero rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero.