Art. 6 
 
                      Limiti di responsabilita' 
 
    L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni  dipendente  da  inesatte
indicazioni sulla residenza o sul recapito da parte del  candidato  o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli  stessi
ne' per eventuali disguidi postali o  telegrafici  non  imputabili  a
colpa dell'amministrazione stessa. 
    I candidati portatori di handicap, riconosciuti  ai  sensi  della
legge n. 104 del 5 febbraio 1992 nella domanda di  partecipazione  al
concorso,  dovranno  fare  esplicita  richiesta,  in  relazione  alla
propria  menomazione,  dell'ausilio  necessario,   nonche'   indicare
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi, per l'espletamento  delle
prove.