Art. 6 Limiti di responsabilita' L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni sulla residenza o sul recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. I candidati portatori di handicap, riconosciuti ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 nella domanda di partecipazione al concorso, dovranno fare esplicita richiesta, in relazione alla propria menomazione, dell'ausilio necessario, nonche' indicare l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi, per l'espletamento delle prove.