Art. 7 Esclusioni Non saranno ritenute valide, ai fini della partecipazione al concorso e saranno, conseguentemente, escluse d'ufficio, le domande di partecipazione alla selezione: a) che siano spedite o consegnate oltre i termini indicati nel precedente art. 3 o secondo modalita' difformi da quelle indicate nel medesimo art. 3; b) prive della sottoscrizione autografa del candidato nell'ipotesi di invio della domanda in forma cartacea; c) prive della sottoscrizione digitale del candidato nell'ipotesi di invio della domanda tramite PEC; d) prive della denominazione del corso di dottorato per cui si intende partecipare; e) mancanti, ove richiesto dalla scheda del relativo Corso, del progetto di ricerca che dovra' essere valutato dalla Commissione Giudicatrice; f) mancanti di copia, adeguatamente sottoscritta, di un valido documento di identita'. Ai candidati esclusi dal concorso sara' data comunicazione individuale dell'avvenuta esclusione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica, all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda partecipazione, solo ove cio' sia compatibile con la tempistica di svolgimento delle prove concorsuali. I candidati ammessi alla selezione si intendono ammessi con riserva. L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, fino all'approvazione della graduatoria, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi che determinano l'esclusione ai sensi del presente articolo siano accertati dopo l'espletamento del concorso, il Rettore con proprio decreto dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso.