Art. 7 
 
                             Esclusioni 
 
    Non saranno ritenute valide,  ai  fini  della  partecipazione  al
concorso e saranno, conseguentemente, escluse d'ufficio,  le  domande
di partecipazione alla selezione: 
      a) che siano spedite o consegnate oltre i termini indicati  nel
precedente art. 3 o secondo modalita' difformi da quelle indicate nel
medesimo art. 3; 
      b)  prive  della   sottoscrizione   autografa   del   candidato
nell'ipotesi di invio della domanda in forma cartacea; 
      c)  prive   della   sottoscrizione   digitale   del   candidato
nell'ipotesi di invio della domanda tramite PEC; 
      d) prive della denominazione del corso di dottorato per cui  si
intende partecipare; 
      e) mancanti, ove richiesto dalla scheda del relativo Corso, del
progetto di ricerca che  dovra'  essere  valutato  dalla  Commissione
Giudicatrice; 
      f) mancanti di copia, adeguatamente sottoscritta, di un  valido
documento di identita'. 
    Ai  candidati  esclusi  dal  concorso  sara'  data  comunicazione
individuale dell'avvenuta esclusione  mediante  lettera  raccomandata
con avviso di ricevimento o  per  via  telematica,  all'indirizzo  di
posta elettronica indicato nella  domanda  partecipazione,  solo  ove
cio' sia compatibile con la tempistica  di  svolgimento  delle  prove
concorsuali. 
    I candidati ammessi  alla  selezione  si  intendono  ammessi  con
riserva. 
    L'Amministrazione   puo'   disporre   in   ogni   momento,   fino
all'approvazione della graduatoria,  l'esclusione  dal  concorso  per
difetto dei requisiti prescritti. 
    Qualora i  motivi  che  determinano  l'esclusione  ai  sensi  del
presente articolo siano accertati dopo l'espletamento  del  concorso,
il Rettore con proprio decreto dispone la decadenza da  ogni  diritto
conseguente alla partecipazione al concorso.