Art. 5 Documentazione 1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza, il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza provvede a richiedere: a) copia autenticata degli atti matricolari (aggiornati alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1), ai reparti detentori della documentazione matricolare. Per i militari nei cui confronti sia terminato l'iter di sostituzione della documentazione cartacea con il «Documento Unico Matricolare» (D.U.M.), la competente sottocommissione rilevera' i dati direttamente da tale documento; b) il giudizio di meritevolezza di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 1, lettera a), punto 3), riferito alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1. 2. La documentazione caratteristica dei candidati di cui al comma 1 deve essere chiusa alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione. 3. Per i candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza, risultati idonei alla prova scritta di cui all'articolo 11, il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza provvede, tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti: a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica; b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; c) dichiarazione del casellario giudiziale. 4. I candidati ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita' attitudinale di cui all'articolo 16 devono presentare in tale sede i certificati rilasciati dalle competenti autorita' su carta semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati nell'articolo 20. I candidati che concorrono per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 3, devono inviare la citata documentazione al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza entro il 30 settembre 2013. La documentazione presentata oltre i termini sopra indicati e' archiviata. 5. I candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza, utilmente collocati nelle graduatorie finali di cui all'articolo 20, devono inviare al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, domanda diretta al Ministero della difesa, con cui il candidato, che riveste lo status di ufficiale di complemento, ufficiale in ferma prefissata, ufficiale delle forze di completamento, maresciallo o sergente, chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, in qualita' di allievo maresciallo. 6. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro dieci giorni dalla data di restituzione.