Art. 12 
 
 
                             Pubblicita' 
 
 
    Il presente bando sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale -  IV
Serie Speciale "Concorsi ed Esami", nonche' inserito nel sito web  di
questo Ateneo all'indirizzo: http://www.unior.it/. 
 
      Napoli, 15 febbraio 2013 
 
                                        Il direttore generale: Giunto 
 
Nota: 
 
    1. Le  istanze  e  le  dichiarazioni  presentate  alle  pubbliche
amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1
e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, sono valide: 
      a)  se  sottoscritte  mediante  la  firma  digitale,   il   cui
certificato e' rilasciato da un certificatore accreditato; 
      b)  ovvero,  quando  l'autore  e'  identificato   dal   sistema
informatico con l'uso della carta  d'identita'  elettronica  o  della
carta nazionale dei  servizi,  nei  limiti  di  quanto  stabilito  da
ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente; 
      c)  ovvero  quando  l'autore  e'   identificato   dal   sistema
informatico con i diversi strumenti di cui all'art. 64, comma 2,  nei
limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della
normativa vigente nonche' quando le istanze e le  dichiarazioni  sono
inviate con le modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (190); 
      c-bis) ovvero se  trasmesse  dall'autore  mediante  la  propria
casella  di  posta  elettronica  certificata  purche'   le   relative
credenziali di accesso siano state rilasciate previa  identificazione
del titolare, anche per via telematica secondo modalita' definite con
regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71, e cio' sia  attestato
dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo  allegato.  In  tal
caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante  ai  sensi
dell'art.  6,  comma  1,  secondo  periodo.  Sono  fatte   salve   le
disposizioni normative che prevedono l'uso di  specifici  sistemi  di
trasmissione telematica nel settore tributario (191). 
    1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e del Ministro per  la  semplificazione  normativa,  su
proposta  dei  Ministri  competenti  per  materia,   possono   essere
individuati i casi in cui e'  richiesta  la  sottoscrizione  mediante
firma digitale (192). 
    2. Le istanze e le dichiarazioni inviate  o  compilate  sul  sito
secondo le modalita' previste  dal  comma  1  sono  equivalenti  alle
istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta
in presenza del dipendente addetto al procedimento (193). 
    3. [Dalla  data  di  cui  all'art.  64,  comma  3,  non  e'  piu'
consentito l'invio di istanze e dichiarazioni con le modalita' di cui
al comma 1, lettera c)] (194). 
    4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente: 
      «2. Le istanze e le dichiarazioni inviate  per  via  telematica
sono valide se effettuate secondo quanto  previsto  dall'articolo  65
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».