Art. 8 Immissione in servizio e documentazione di rito Questa Universita' procedera' alla stipula di un contratto di lavoro subordinato, di diritto privato, a tempo determinato nei limiti e con le modalita' indicate al precedente art. 1 del presente bando. Il contratto di assunzione in servizio non verra' stipulato, o si provvedera' alla risoluzione del rapporto gia' instaurato, se colui che regolarmente invitato non assuma servizio nel termine assegnato, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento. Il candidato chiamato in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, per la durata di un anno, dovra' effettuare un periodo di prova di 30 giorni. Decorso detto periodo, senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, si avra' la conferma in servizio. Il vincitore della selezione pubblica dovra' presentare o far pervenire, a pena di decadenza, all'Universita' degli Studi di Napoli "L'Orientale" - Ufficio del Personale Amministrativo e Tecnico - Via Nuova Marina, 59 - Napoli, nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di stipula del contratto, un certificato medico in bollo rilasciato da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza o equipollente, dal quale risulti che il candidato e' idoneo all'impiego per il quale ha prodotto istanza di partecipazione. Per l'assunzione in servizio i candidati possono rilasciare dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) sottoscritte alla presenza del personale addetto esibendo valido documento di riconoscimento, relative al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando di concorso. Tali dichiarazioni saranno rilasciate dall'interessato consapevole delle responsabilita' penali cui andra' incontro in caso di dichiarazioni mendaci. Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, siano presentate dai cittadini della Unione Europea, si applicano le stesse modalita' previste per i cittadini italiani. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovati stati, fatti e qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. Nel caso in cui il vincitore della selezione sia sprovvisto di visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro dovra' ritornare nel paese di origine in attesa della concessione del visto di ingresso in Italia. Ai soggetti portatori di handicap ai sensi della L. n. 104/92 e successive modifiche ed integrazioni, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 22 della legge stessa. L'Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio, di sottoporre gli immessi in servizio, a visita medica.