Art. 8 
 
 
           Immissione in servizio e documentazione di rito 
 
 
    Questa Universita' procedera' alla stipula  di  un  contratto  di
lavoro subordinato, di  diritto  privato,  a  tempo  determinato  nei
limiti e con le modalita' indicate al precedente art. 1 del  presente
bando. 
    Il contratto di assunzione in servizio non verra' stipulato, o si
provvedera' alla risoluzione del rapporto gia' instaurato,  se  colui
che regolarmente invitato non assuma servizio nel termine  assegnato,
salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento. 
    Il candidato chiamato in servizio con contratto di lavoro a tempo
determinato, per la durata di un anno, dovra' effettuare  un  periodo
di prova di 30 giorni. Decorso detto periodo, senza che  il  rapporto
di lavoro sia stato risolto da una delle parti, si avra' la  conferma
in servizio. 
    Il vincitore della selezione pubblica  dovra'  presentare  o  far
pervenire, a pena di decadenza, all'Universita' degli Studi di Napoli
"L'Orientale" - Ufficio del Personale Amministrativo e Tecnico -  Via
Nuova Marina, 59 - Napoli, nel termine perentorio di 30 giorni  dalla
data di  stipula  del  contratto,  un  certificato  medico  in  bollo
rilasciato da un medico militare, provinciale o  ufficiale  sanitario
del comune di residenza o equipollente,  dal  quale  risulti  che  il
candidato e' idoneo all'impiego per il quale ha prodotto  istanza  di
partecipazione. 
    Per l'assunzione  in  servizio  i  candidati  possono  rilasciare
dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46  D.P.R.  n.  445
del 28  dicembre  2000)  sottoscritte  alla  presenza  del  personale
addetto esibendo valido  documento  di  riconoscimento,  relative  al
possesso dei requisiti  di  partecipazione  richiesti  dal  bando  di
concorso.  Tali  dichiarazioni  saranno  rilasciate  dall'interessato
consapevole delle responsabilita' penali cui andra' incontro in  caso
di dichiarazioni mendaci. 
    Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive, di cui  agli  artt.
46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, siano presentate  dai
cittadini della Unione Europea,  si  applicano  le  stesse  modalita'
previste per i cittadini italiani. 
    I cittadini di Stati non  appartenenti  all'Unione,  regolarmente
soggiornanti in Italia, possono utilizzare dichiarazioni  sostitutive
limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovati stati,  fatti  e
qualita' personali certificabili o attestabili da parte  di  soggetti
pubblici o privati italiani. 
    I cittadini di Stati non appartenenti  all'Unione  autorizzati  a
soggiornare  nel  territorio  dello  Stato  possono   utilizzare   le
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R.  n.
445 del 28 dicembre 2000, nei casi in cui la produzione delle  stesse
avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed
il Paese di provenienza del dichiarante. 
    Nel caso in cui il vincitore della selezione  sia  sprovvisto  di
visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro dovra' ritornare nel
paese di origine in attesa della concessione del visto di ingresso in
Italia. 
    Ai soggetti portatori di handicap ai sensi della L. n.  104/92  e
successive  modifiche   ed   integrazioni,   saranno   applicate   le
disposizioni di cui all'art. 22 della legge stessa. 
    L'Amministrazione si riserva a  suo  insindacabile  giudizio,  di
sottoporre gli immessi in servizio, a visita medica.