Art. 4 
 
 
    E' autorizzata la  copertura  finanziaria  complessiva  di  venti
borse di studio per l'accesso e la frequenza dei  predetti  Corsi  di
Dottorato di Ricerca, secondo il prospetto  indicato  nel  precedente
art. 3 e, precisamente: 
      cinque borse di  studio  finanziate  con  fondi  a  carico  del
bilancio di ateneo; 
      tre borse di studio finanziate con i fondi previsti dal Decreto
Ministeriale del 3 novembre 2005, n. 492; 
      una borsa di studio finanziata dal Gruppo di aziende denominate
"OHB System  AG",  "OHB  CGS  Societa'  per  Azioni",  "Intelligentia
Societa' a  Responsabilita'  Limitata",  con  sede  legale  in  Brema
(Germania); 
      undici  borse  di  studio  finanziate  dalla  Regione  Campania
nell'ambito del progetto che prevede  la  attivazione  dei  Corsi  di
Dottorati di Ricerca in  Azienda,  riservate  ai  laureati  nati  e/o
residenti in Campania, 
fermo restando che, per le undici borse di  studio  finanziate  dalla
Regione Campania, la relativa copertura e' garantita con  le  risorse
disponibili nel bilancio di ateneo, a mero titolo di anticipazione  e
con le modalita' specificate in premessa.