Art. 4 E' autorizzata la copertura finanziaria complessiva di venti borse di studio per l'accesso e la frequenza dei predetti Corsi di Dottorato di Ricerca, secondo il prospetto indicato nel precedente art. 3 e, precisamente: cinque borse di studio finanziate con fondi a carico del bilancio di ateneo; tre borse di studio finanziate con i fondi previsti dal Decreto Ministeriale del 3 novembre 2005, n. 492; una borsa di studio finanziata dal Gruppo di aziende denominate "OHB System AG", "OHB CGS Societa' per Azioni", "Intelligentia Societa' a Responsabilita' Limitata", con sede legale in Brema (Germania); undici borse di studio finanziate dalla Regione Campania nell'ambito del progetto che prevede la attivazione dei Corsi di Dottorati di Ricerca in Azienda, riservate ai laureati nati e/o residenti in Campania, fermo restando che, per le undici borse di studio finanziate dalla Regione Campania, la relativa copertura e' garantita con le risorse disponibili nel bilancio di ateneo, a mero titolo di anticipazione e con le modalita' specificate in premessa.