Art. 10 
 
 
          Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi 
 
 
    I dottorandi sono tenuti  al  versamento,  per  ciascun  anno  di
corso, del contributo fissato in € 1.032,91 e della  tassa  regionale
pari a € 140,00. Sono esonerati dal predetto versamento i  dottorandi
che fruiscono della borsa di studio.