Art. 11 
 
 
                           Borsa di studio 
 
 
    Gli ammessi al corso di dottorato, nell'ordine di graduatoria  di
merito, hanno diritto alla borsa di studio fino alla concorrenza  del
numero delle borse offerte. 
    In caso di parita' di merito prevale il candidato di piu' giovane
eta'. 
    L'importo   annuo   della    borsa    ammonta    a    € 13.638,47
(tredicimilaseicentotrentotto/47)    comprensivo    dei    contributi
previdenziali cosi' come stabilito dall'art. 2 del D.M. 11  settembre
1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del  16  dicembre  1998,  n.  293   e   successive   integrazioni   e
modificazioni. 
    L'importo della borsa di studio e'  aumentato  nella  misura  non
inferiore al 50% nel caso di  periodi  di  soggiorno  all'estero  per
motivate ragioni di studio. I periodi  di  soggiorno  all'estero  non
potranno, in ogni caso, superare la meta' della durata del  corso  di
dottorato. 
    La borsa di studio e' erogata in rate bimestrali posticipate. 
    La  borsa  di  studio  e'  confermata   per   l'anno   accademico
successivo, previo mantenimento dei requisiti di merito, su  proposta
del Collegio dei Docenti. 
    Le borse di studio non sono cumulabili con  altre  borse  erogate
allo stesso titolo, tranne quelle concesse da istituzioni italiane  o
straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di
formazione e/o di ricerca dei dottorandi. 
    Coloro i quali hanno gia' usufruito di una borsa di studio per un
corso di dottorato, anche per un solo anno, non possono  chiedere  di
fruirne una seconda volta.