Art. 14 
 
 
                    Titolo di dottore di ricerca 
 
 
    Il titolo di  dottore  di  ricerca  (Ph.D)  viene  conferito  dal
Rettore a conclusione del corso e all'atto del superamento dell'esame
finale, subordinato alla presentazione di una tesi. 
    Le commissioni giudicatrici per l'esame finale sono nominate, per
ogni corso di dottorato, in conformita' al Regolamento di  Ateneo  in
materia.