Art. 14 Titolo di dottore di ricerca Il titolo di dottore di ricerca (Ph.D) viene conferito dal Rettore a conclusione del corso e all'atto del superamento dell'esame finale, subordinato alla presentazione di una tesi. Le commissioni giudicatrici per l'esame finale sono nominate, per ogni corso di dottorato, in conformita' al Regolamento di Ateneo in materia.