Art. 4 
 
 
                    Documenti in lingua straniera 
 
 
    Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono  essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze  italiane  del
Paese di provenienza, secondo la  normativa  vigente  in  materia  di
ammissione  degli  studenti  stranieri  ai  corsi  di  laurea   delle
universita' italiane.