Art. 8 Ammissione I candidati sono ammessi al dottorato secondo l'ordine della graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ciascun dottorato. In caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati, avra' precedenza in graduatoria il candidato piu' giovane di eta'. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto, prima dell'inizio dei corsi e comunque entro sessanta giorni dall'inizio dei corsi, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato di ricerca. I cittadini extracomunitari residenti all'estero che abbiano superato le prove d'esame, sono ammessi, senza borsa di studio, al dottorato in soprannumero nel limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso.