Art. 8 
 
 
                             Ammissione 
 
 
    I candidati sono ammessi  al  dottorato  secondo  l'ordine  della
graduatoria e fino alla concorrenza del  numero  dei  posti  messi  a
concorso per ciascun dottorato. In caso di parita' di  punteggio  tra
due o piu' candidati, avra' precedenza in  graduatoria  il  candidato
piu' giovane di eta'. 
    In corrispondenza di  eventuali  rinunce  degli  aventi  diritto,
prima  dell'inizio  dei  corsi  e  comunque  entro  sessanta   giorni
dall'inizio dei corsi, subentreranno  altrettanti  candidati  secondo
l'ordine della graduatoria. 
    In caso di utile collocamento in piu' graduatorie,  il  candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato di ricerca. 
    I cittadini  extracomunitari  residenti  all'estero  che  abbiano
superato le prove d'esame, sono ammessi, senza borsa  di  studio,  al
dottorato in soprannumero nel limite della meta' dei posti  istituiti
con arrotondamento all'unita' per eccesso.