Art. 2 
 
 
    1. Per essere ammessi all'esame gli aspiranti devono: 
      A) essere attualmente  iscritti  nell'albo  degli  avvocati  ed
avere esercitato la professione per almeno  cinque  anni  dinanzi  ai
Tribunali ed alle Corti di Appello o per almeno un anno qualora  gia'
iscritti all'albo degli avvocati al momento  dell'entrata  in  vigore
della legge 24 febbraio 1997, n. 27; 
      B) aver compiuto lodevole e proficua pratica di  almeno  cinque
anni presso lo studio di un avvocato  che  eserciti  abitualmente  il
patrocinio davanti alla Corte di Cassazione. 
    2. I candidati che alla data di entrata in vigore della legge  24
febbraio 1997, n. 27 erano iscritti all'albo degli avvocati da almeno
un anno dovranno aver compiuto lodevole  e  proficua  pratica  di  un
anno, decorrente dalla iscrizione a detto albo, presso lo  studio  di
un avvocato che presti abitualmente  il  suo  patrocinio  dinanzi  la
Corte di Cassazione. 
    3. Gli aspiranti dovranno  trovarsi  nelle  condizioni  richieste
prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande di ammissione all'esame. 
    4. Il Direttore Generale delibera sulle domande di  ammissione  e
forma l'elenco dei candidati ammessi. L'elenco e'  depositato  almeno
quindici giorni liberi prima dell'inizio  delle  prove  negli  uffici
della segreteria della Commissione esaminatrice. 
    5. I candidati ai quali non  sia  stata  comunicata  l'esclusione
dall'esame, sono tenuti a  presentarsi,  a  pena  di  decadenza,  per
sostenere le prove scritte, presso la Sala del Consiglio  dell'Ordine
degli Avvocati di Roma - Palazzo di Giustizia - Piazza Cavour - Roma,
nei giorni indicati nel successivo art.  8,  comma  1,  del  presente
bando.