Art. 3 
 
 
    1. Le domande di ammissione all'esame, redatte in carta da bollo,
corredate della documentazione di cui al successivo comma 3, dovranno
pervenire,  improrogabilmente,  al  Ministero   della   Giustizia   -
Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione  Generale  della
Giustizia Civile - Ufficio III - Via Arenula, 70, 00186  Roma,  entro
il termine del 17 aprile 2013. 
    2. Si considerano prodotte in tempo utile le  domande  spedite  a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il  termine  di
cui al precedente comma. 
    A tal fine fa fede il  timbro  a  la  data  dell'ufficio  postale
accettante. 
    3. Le domande  stesse  dovranno  essere  corredate  dei  seguenti
documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo: 
      A) dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  dalla  quale
risultino l'attuale iscrizione del candidato nell'albo degli avvocati
e l'anzianita' di essa, nonche' l'esercizio per almeno  cinque  anni,
ovvero per almeno un anno per coloro che si trovino nella  condizione
di cui all'art. 2, comma 2, del  presente  bando,  della  professione
davanti ai Tribunali ed alle Corti d'Appello; 
      B) certificato  di  un  avvocato  che  eserciti  il  patrocinio
davanti alla Corte di Cassazione, il quale: 
        a) dichiari di esercitare abitualmente il patrocinio  davanti
alla Corte di Cassazione; 
        b) dichiari che il candidato ha compiuto lodevole e  proficua
pratica di almeno cinque  anni,  ovvero  di  almeno  un  anno  per  i
soggetti  di  cui  all'art.  2  comma  2,  relativa  ai  giudizi  per
cassazione,  frequentando  lo  studio  dell'avvocato   stesso.   Tale
certificato deve recare il visto del competente consiglio dell'Ordine
forense. 
      C) ricevuta della tassa di euro 20,66  (venti/sessantasei)  per
l'iscrizione   agli   esami,   da   versarsi   direttamente   ad   un
concessionario della riscossione o ad una  Banca  o  ad  una  agenzia
postale, utilizzando il Modulario F/23, indicando per tributo la voce
729/T. Allo scopo si precisa che  per  "Codice  Ufficio"  si  intende
quello dell'Ufficio delle Entrate relativo al domicilio  fiscale  del
candidato. 
    4. I candidati che presenteranno,  entro  il  termine  stabilito,
domande prive della richiesta  documentazione  o  con  documentazione
incompleta o non corretta, risulteranno non ammessi all'esame.