IL SOPRINTENDENTE 
 
    Visto  il  regio  decreto  31  agosto  1933   n.   1592   recante
l'approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione  superiore
ed in particolare l'art. 142 che vieta la contemporanea iscrizione ad
un corso universitario; 
    Vista la legge 20 gennaio 1992, n. 57, riguardante  l'istituzione
della Scuola di restauro  presso  l'Opificio  delle  Pietre  Dure  di
Firenze; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 «Regolamento recante norme  per  lo  svolgimento  di  pubblici
concorsi»; 
    Vista  la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104  «Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive
modifiche, concernente l'istituzione del Ministero per i  Beni  e  le
Attivita'  Culturali  e  in  particolare  l'art.  9   che   ribadisce
l'operativita' delle Scuole di Alta Formazione e di Studio; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  recante  norme  in  materia  di  semplificazione  di
documentazione amministrativa s.m.i.; 
    Visto il decreto legislativo del  30  giugno  2003,  n.  196,  in
materia  di  tutela  delle  persone  e  altri  soggetti  rispetto  al
trattamento dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 concernente  la
tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  novembre
2007, n. 233, concernente  il  Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, a norma  dell'art.  1,
comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  18  giugno   2008   concernente
l'articolazione degli uffici dirigenziali di  livello  non  generale,
dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i Beni e
le Attivita' Culturali; 
    Visto  il  decreto   ministeriale   7   ottobre   2008,   recante
disposizioni in materia di organizzazione dell'Opificio delle  Pietre
Dure di Firenze quale  Istituto  dotato  di  autonomia  speciale  che
afferisce al Segretariato Generale e  in  particolare  l'art.  2  che
ribadisce l'operativita' della Scuola  di  Alta  Formazione,  di  cui
all'art. 9  del  decreto  legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368  e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2009, con  cui  e'  stata
ridefinita l'articolazione della struttura centrale e periferica  del
Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali; 
    Visto il Codice dei beni culturali e del  paesaggio,  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., e in particolare
gli articoli 29, commi 7, 8 e 9, e 182, come  novellati  dal  decreto
legislativo 24 marzo 2006, n. 156 e dal decreto legislativo 26  marzo
2008, n. 62; 
    Visti i regolamenti attuativi dell'art. 29, commi 7, 8  e  9  del
Codice, emanati con decreti ministeriali  26  maggio  2009  n.  86  -
concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori
- e n. 87, concernente la definizione di criteri di insegnamento  del
restauro di beni culturali; 
    Visto il decreto interministeriale del 2 marzo 2011  «Definizione
della classe di laurea magistrale a ciclo unico  in  Conservazione  e
restauro dei Beni Culturali - LMR/02»; 
    Visto il decreto del Soprintendente  dell'Opificio  delle  Pietre
Dure  di  Firenze  n.  1355   del   14   aprile   2011,   concernente
l'approvazione del Regolamento della Scuola di Alta Formazione  e  di
Studio dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze e s.m.i.; 
    Visto il  Parere  di  conformita'  in  ordine  all'istituzione  e
all'attivazione del Corso per la Conservazione e  Restauro  dei  Beni
Culturali, a ciclo unico (quinquennale),  per  i  Percorsi  Formativi
Professionalizzanti 1, 2, 3, 4 e 5 da parte  della  SAF  dell'OPD  di
Firenze, con lettera del 21 ottobre 2011 prot. n. 7036/04.04.13. 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
Posti a concorso - Contenuti formativi - Titolo di studio - Oneri  di
                              frequenza 
 
 
    1) E' indetto, per l'A.A. 2013-2014, un  concorso  pubblico,  per
esami, per l'ammissione di 10 allievi al 25° corso quinquennale della
Scuola di Alta Formazione e di Studio dell'Opificio delle Pietre Dure
nei seguenti «Percorsi Formativi Professionalizzanti»  -  PFP  -  (il
numero di riferimento e la denominazione sono quelli risultanti dalla
tabella dei «Percorsi Formativi Professionalizzanti» - Allegato  B  -
del decreto ministeriale n. 87/2009): 
      PFP 3 - Materiali e manufatti tessili e pelle: 6 posti; 
      PFP 4 - Materiali ceramici e plastici, bronzi e  armi  antiche,
oreficeria e glittica: 4 posti. 
    2) Il corso,  quinquennale  a  ciclo  unico,  articolato  in  300
crediti formativi, corrispondenti ai crediti formativi  previsti  dal
vigente regolamento universitario, si svolge in conformita' a  quanto
previsto dal decreto ministeriale n. 87/2009 e dal Regolamento  della
SAF Decreto Soprintendentizio n. 1355 del 14 aprile 2011. 
    A conclusione  del  corso  in  esito  al  superamento  dell'esame
finale, avente valore di esame di stato abilitante  alla  professione
di restauratore di beni  culturali,  viene  conferito  il  titolo  di
studio equiparato al diploma di laurea magistrale in Conservazione  e
Restauro di Beni Culturali. 
    3) Per ogni anno di corso gli studenti saranno tenuti  a  versare
all'Opificio delle Pietre Dure una tassa di iscrizione  e  una  quota
pro capite a titolo di parziale rimborso spese, necessaria a  coprire
in parte le spese dell'attivita' didattica e comprensiva degli  oneri
relativi alla stipula di una polizza assicurativa infortuni e per  la
responsabilita' civile degli allievi. Gli importi e le  modalita'  di
pagamento di dette somme sono indicati  sul  sito  web  dell'Istituto
alla voce Formazione (http://www.opificiodellepietredure.it).