Art. 10 
 
 
Prove di efficienza fisica  ed  accertamenti  dell'idoneita'  fisica,
                      psichica ed attitudinale 
 
 
    1. Per quanto attiene alle prove di  efficienza  fisica  ed  agli
accertamenti  dell'idoneita'  fisica,  psichica  ed  attitudinale,  i
candidati saranno convocati mediante pubblicazione del  diario  degli
accertamenti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  4ยช
serie  speciale  "Concorsi  ed  esami"  del  2  luglio   2013.   Tale
comunicazione avra' valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti  nei
confronti dei candidati. 
    2.  A  tal  fine,  i  medesimi  saranno  sottoposti  alle   prove
sottoindicate da parte  di  una  Commissione  composta  da  un  Primo
Dirigente della Polizia di Stato che la presiede, da un medico  della
Polizia di Stato specializzato in medicina dello sport, nonche' da un
appartenente ai gruppi sportivi della Polizia di Stato -  FF.  OO.  -
con qualifica di coordinatore di "settore sportivo". 
    3. Prove di efficienza fisica da eseguire in sequenza: 
    

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|     Prova     |     Uomini    |       Donne     |       Note      |
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| Corsa 1000 m  |   Tempo max   |     Tempo max   |                 |
|               |     4' 00"    |       4' 55"    |                 |
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| Salto in alto |     1,15 m    |       1,00 m    | Max 3 tentativi |
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| Sollevamento  |      n. 5     |        n. 2     |Continuativi (Max|
| alla sbarra   |               |                 |2 minuti)        |
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    4. Il mancato  superamento  anche  di  uno  solo  degli  esercizi
obbligatori indicati determinera' un giudizio di non  idoneita',  con
conseguente non ammissione ai successivi accertamenti concorsuali  ed
esclusione dal concorso. 
    5. I candidati, muniti di idoneo abbigliamento e di un  documento
di riconoscimento in corso di validita', all'atto della presentazione
alle  prove  di   efficienza   fisica   dovranno   consegnare,   pena
l'esclusione dal  concorso,  un  certificato  di  idoneita'  sportiva
agonistica in corso di validita' per l'Atletica Leggera,  secondo  il
decreto del Ministero della Sanita' del 18 febbraio 1982 e successive
modifiche ed integrazioni, rilasciato  da  medici  appartenenti  alla
Federazione Medico Sportiva Italiana, ovvero  a  strutture  sanitarie
pubbliche o private convenzionate che esercitano in  tali  ambiti  in
qualita' di medici specializzati in medicina dello sport; 
    6. I candidati in  congedo  dovranno  produrre  l'estratto  della
documentazione di servizio, come da fac-simile (allegato 2),  redatto
secondo le modalita' previste dal precedente art. 9; 
    7. I candidati che abbiano dichiarato di aver svolto piu' periodi
da VFP1,  dovranno  altresi'  produrre  il  relativo  estratto  della
documentazione  di  servizio  rilasciato  ai  medesimi  dai  Comandi/
Reparti/ Enti all'atto del congedo. 
    8. Al fine della valutazione dei titoli di cui al successivo art.
12,  comma  1,  lettere  g)  e  h)  i  candidati  dovranno   altresi'
presentare,  pena  il  loro  mancato   riconoscimento,   i   relativi
certificati. 
    9. I concorrenti che avranno riportato un giudizio  di  idoneita'
nelle prove di efficienza fisica  saranno  sottoposti  ai  successivi
accertamenti fisici e psichici  a  cura  di  un'apposita  Commissione
composta da un Primo Dirigente medico che la presiede  e  da  quattro
direttivi medici della Polizia di Stato.  A  tal  fine,  i  candidati
saranno  sottoposti  ad  un  esame  clinico  generale  ed   a   prove
strumentali e di laboratorio. 
    10. I  candidati,  all'atto  della  presentazione  ai  successivi
accertamenti  fisici  e  psichici,  muniti   di   un   documento   di
riconoscimento in corso di validita', dovranno presentare la seguente
documentazione sanitaria, pena  l'esclusione  dal  concorso,  recante
data non anteriore a tre mesi rispetto a quella  della  presentazione
agli accertamenti psico-fisici: 
      a)  certificato  anamnestico,  come  da  modello  allegato   al
presente bando, sottoscritto dal medico di fiducia di cui all'art. 25
della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833  e  dall'interessato,  con
particolare riferimento alle infermita' pregresse o attuali  indicate
nel decreto ministeriale 30 giugno 2003, n.  198;  in  tal  senso  il
candidato potra' produrre accertamenti clinici o strumentali inerenti
le pregresse patologie  ritenuti  utili  ai  fini  della  valutazione
medico-legale; 
      b) esame  audiometrico  e  E.C.G.  da  effettuarsi  presso  una
struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l'indicazione  del
codice identificativo regionale; 
      c) esami  ematochimici  da  effettuarsi  presso  una  struttura
pubblica o accreditata con il S.S.N., con  l'indicazione  del  codice
identificativo regionale: 
        1 - esame emocromocitometrico con formula; 
        2 - esame chimico e microscopico delle urine; 
        3 - creatininemia; 
        4 - gamma GT; 
        5 - glicemia; 
        6 - GOT (AST); 
        7 - GPT (ALT); 
        8 - HbsAg; 
        9 - Anti HbsAg; 
        10 - Anti Hbc; 
        11 - Anti HCV. 
    11.  I  candidati  che  superano  gli  accertamenti  psico-fisici
saranno  sottoposti  alle  prove  attitudinali  da   parte   di   una
Commissione di selettori, composta da un funzionario  del  ruolo  dei
dirigenti tecnici psicologi che la presiede e da quattro appartenenti
al ruolo dei direttori tecnici psicologi o al  ruolo  dei  commissari
della Polizia di Stato in possesso dell'abilitazione professionale di
perito selettore attitudinale. 
    12. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare  l'attitudine
del candidato allo svolgimento dei compiti connessi  con  l'attivita'
propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono  in  una
serie di test, sia collettivi che individuali, ed in un colloquio con
un componente della  Commissione.  Su  richiesta  del  selettore,  la
Commissione puo'  disporre  la  ripetizione  del  colloquio  in  sede
collegiale. Nel caso in cui siano risultati positivi  i  test  e  sia
risultato  negativo  il  colloquio,  questo  e'  ripetuto   in   sede
collegiale. L'esito delle prove viene valutato dalla Commissione, cui
compete il giudizio di idoneita'. 
    13. Il giudizio espresso dalla Commissione per l'accertamento dei
requisiti psico-fisici, ovvero dalla Commissione  per  l'accertamento
delle qualita' attitudinali, e' definitivo e comporta, in caso di non
idoneita', l'esclusione dal concorso, disposta con  decreto  motivato
del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. 
    14. Le funzioni di segretario delle Commissioni sono svolte da un
appartenente al ruolo  degli  ispettori  della  Polizia  di  Stato  o
qualifica   equiparata   o    da    un    appartenente    ai    ruoli
dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata  in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 
    15. I candidati che non si siano presentati nel luogo, nel giorno
e nell'ora stabiliti per i predetti  accertamenti  sono  esclusi  dal
concorso con decreto motivato del  Capo  della  Polizia  -  Direttore
Generale della Pubblica Sicurezza.