Art. 14 
 
 
                          Nomina vincitori 
 
 
    1. Dei concorrenti giudicati idonei, fatte salve  le  riserve  di
posti di cui all'art. 1, commi  2  e  3,  utilmente  collocati  nella
graduatoria: 
      a) n. 804 saranno nominati  Allievi  Agenti  della  Polizia  di
Stato ed ammessi direttamente alla frequenza del prescritto corso  di
formazione, fermo restando il completamento della ferma prefissata di
un anno; 
      b) n. 160 saranno nominati  Allievi  Agenti  della  Polizia  di
Stato ed ammessi alla frequenza del prescritto  corso  di  formazione
dopo aver  prestato  servizio  nelle  Forze  Armate  in  qualita'  di
volontario in ferma prefissata quadriennale. 
    2. I candidati  di  cui  al  punto  1,  lettera  a)  che  non  si
presenteranno, senza giustificato motivo, nella sede  e  nel  termine
loro assegnato per la frequenza del prescritto corso  di  formazione,
saranno dichiarati decaduti dalla nomina  e  saranno  sostituiti,  in
ordine di graduatoria, dai candidati vincitori di cui  al  precedente
punto 1, lettera b). 
    3. Analoga procedura verra' seguita, a cura del  Ministero  della
Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, per sostituire
gli idonei vincitori, destinati all'incorporamento nelle Forze Armate
per la prevista ferma prefissata  quadriennale  (VFP4),  che  non  si
dovessero presentare per il compimento della citata ferma. 
    4. Gli allievi agenti della Polizia  di  Stato,  al  termine  del
prescritto corso di formazione, saranno assegnati in sedi di servizio
diverse dalla provincia di origine,  da  quella  di  residenza  e  da
quelle limitrofe.