Art. 14 Nomina vincitori 1. Dei concorrenti giudicati idonei, fatte salve le riserve di posti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, utilmente collocati nella graduatoria: a) n. 804 saranno nominati Allievi Agenti della Polizia di Stato ed ammessi direttamente alla frequenza del prescritto corso di formazione, fermo restando il completamento della ferma prefissata di un anno; b) n. 160 saranno nominati Allievi Agenti della Polizia di Stato ed ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione dopo aver prestato servizio nelle Forze Armate in qualita' di volontario in ferma prefissata quadriennale. 2. I candidati di cui al punto 1, lettera a) che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del prescritto corso di formazione, saranno dichiarati decaduti dalla nomina e saranno sostituiti, in ordine di graduatoria, dai candidati vincitori di cui al precedente punto 1, lettera b). 3. Analoga procedura verra' seguita, a cura del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, per sostituire gli idonei vincitori, destinati all'incorporamento nelle Forze Armate per la prevista ferma prefissata quadriennale (VFP4), che non si dovessero presentare per il compimento della citata ferma. 4. Gli allievi agenti della Polizia di Stato, al termine del prescritto corso di formazione, saranno assegnati in sedi di servizio diverse dalla provincia di origine, da quella di residenza e da quelle limitrofe.