Art. 10 Corso di formazione e nomina ad agente 1. Il corso di formazione, della durata di dodici mesi, e' volto a permettere il conseguimento dell'istruzione professionale necessaria all'impiego, con particolare riferimento alle attivita' di polizia, antincendio, di protezione civile e di controllo del territorio. I programmi e le modalita' di svolgimento del corso sono fissati con decreti del Capo del Corpo forestale dello Stato. 2. Per quanto riguarda disciplina ed istruzione, gli allievi agenti sono soggetti, durante il corso, al regolamento della Scuola del Corpo forestale dello Stato. 3. Agli allievi agenti del Corpo forestale dello Stato compete, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, il trattamento economico previsto per gli allievi agenti della Polizia di Stato. 4. Gli allievi agenti frequentanti il corso che dichiarino di rinunciare al corso sono dimessi dal corso stesso con cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione. 5. Le dimissioni dal corso per superamento dei limiti massimi di assenza, nonche' le espulsioni dal corso, sono disciplinate all'art. 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201. 6. Al termine del corso di formazione, gli allievi agenti devono sostenere gli esami finali le cui modalita' sono fissate con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato. Gli allievi agenti che non superano gli esami finali sono dimessi dal corso con cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione. Gli allievi agenti che superano gli esami finali sono nominati, nell'ordine della graduatoria finale del corso, agenti del Corpo forestale dello Stato, prestano giuramento e sono assegnati alla Sezione sportiva di competenza.