Art. 3 
 
    I candidati agli esami di Stato devono presentare la  domanda  di
ammissione alla prima sessione non oltre il 24  maggio  2013  e  alla
seconda sessione non oltre il 18 ottobre 2013  presso  la  segreteria
dell'universita' o istituto di istruzione  universitaria  presso  cui
intendono sostenere gli esami. 
    In ciascuna  sessione  non  puo'  essere  sostenuto  l'esame  per
l'esercizio di piu' di una delle professioni  indicate  nell'articolo
l. 
    Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che
sono stati  assenti  alle  prove  possono  presentarsi  alla  seconda
sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la  suddetta  data
del 18 ottobre 2013  facendo  riferimento  alla  documentazione  gia'
allegata alla precedente istanza. 
    La domanda, in carta semplice, con l'indicazione  della  data  di
nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti: 
      a)  diploma  di  laurea,  di  laurea  specialistica  o   laurea
magistrale  conseguita  in   base   all'ordinamento   introdotto   in
attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127
e successive modificazioni, o diploma di laurea conseguita  ai  sensi
dell'ordinamento previgente, ovvero diploma universitario di cui alla
tabella A) allegata al citato D.P.R. n. 328 del 2001 in  originale  o
in copia autenticata o in copia notarile. 
      b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di  ammissione
agli esami nella misura di €.49,58 fissata dall'art. 2, comma 3,  del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21  dicembre  1990,
salvi gli eventuali successivi adeguamenti. 
    I  richiedenti  sono  inoltre  tenuti  a  versare   all'economato
dell'universita' il contributo stabilito da ogni  singolo  ateneo  ai
sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.  La  relativa
ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra. 
    La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico
e'  inserita  nel  fascicolo  del  candidato  a  cura  degli   uffici
dell'universita'  o   dell'istituto   di   istruzione   universitaria
competente per coloro  i  quali  dichiarano  nella  domanda  di  aver
conseguito il  predetto  titolo  accademico  nella  stessa  sede  ove
chiedono di sostenere gli esami di Stato. 
    I laureati in  psicologia  secondo  l'ordinamento  previgente,  i
laureati della classe 58/S e della classe LM51  e  i  laureati  della
classe 34 e della classe L24 che intendono  sostenere  gli  esami  di
Stato di abilitazione all'esercizio della  professione  di  psicologo
devono presentare un  attestato  rilasciato  dalla  segreteria  della
competente  facolta'  dal  quale  risulti  che,  abbiano  svolto   il
tirocinio pratico prescritto dalle noi me vigenti. 
    I candidati che al momento della presentazione della  domanda  di
ammissione non abbiano completato il tirocinio  ma  che  comunque  lo
completeranno entro la data di inizio degli esami  devono  dichiarare
nell'istarma medesima che produrranno l'attestato di compimento della
pratica  professionale  prima  dell'inizio  dello  svolgimento  degli
esami. 
    In luogo dei  documenti  di  cui  alla  lettera  a)  nonche'  dei
certificati attestanti  il  compimento  del  tirocinio  previsti  dal
presente articolo, i richiedenti possono presentare, sotto la propria
responsabilita', una dichiarazione sostitutiva ai sensi  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda  nei
termini sopraindicati, sono esclusi dalla sessione  degli  esami  cui
abbiano chiesto di partecipare. 
    Le domande di ammissione agli esami si  considerano  prodotte  in
tempo utile anche se spedite  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede  la  data
dell'ufficio postale accettante. 
    Sono  altresi'  accolte  le  domande  di  ammissione  agli  esami
presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o
il Direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga  che  il  ritardo
nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da  gravi
motivi.