Art. 13 Approvazione della graduatoria 1. La graduatoria, riconosciuta la regolarita' delle operazioni di concorso, e' approvata con decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile. 2. Con lo stesso decreto, sentito il Consiglio Nazionale del Notariato, puo' essere aumentato nella misura prevista dall'art. 1 della legge 18 maggio 1973, n. 239, come modificato dalla legge 30 dicembre 2010, n. 233, il numero dei posti messi a concorso, nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, esistenti al momento della formazione della graduatoria. 3. La graduatoria verra' pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia a norma dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, insieme all'elenco delle sedi da assegnare ai vincitori del concorso e avra' valore di notifica a tutti gli effetti di legge.