Art. 8 Restituzione delle pubblicazioni I candidati potranno richiedere, trascorsi quattro mesi dalla data di pubblicazione all'albo online del decreto di approvazione degli atti della procedura ed entro i successivi due mesi, la restituzione della documentazione presentata. La restituzione sara' effettuata, nei termini sopraddetti e salvo eventuale contenzioso in atto, direttamente all'interessato o a persona munita di delega. Trascorsi i termini di cui sopra l'Universita' non e' piu' responsabile della conservazione e della restituzione della documentazione.