Art. 8 
 
 
                  Restituzione delle pubblicazioni 
 
 
    I candidati potranno richiedere,  trascorsi  quattro  mesi  dalla
data di pubblicazione all'albo online  del  decreto  di  approvazione
degli atti della  procedura  ed  entro  i  successivi  due  mesi,  la
restituzione della documentazione presentata. 
    La restituzione sara' effettuata, nei termini sopraddetti e salvo
eventuale contenzioso  in  atto,  direttamente  all'interessato  o  a
persona  munita  di  delega.  Trascorsi  i  termini  di   cui   sopra
l'Universita' non e' piu' responsabile della  conservazione  e  della
restituzione della documentazione.