Art. 9 Documentazione per la sottoscrizione del contratto di diritto privato L'idoneo chiamato per ciascuna procedura ricevera' comunicazione dall'Ufficio competente, con cui verra' richiesta la produzione della documentazione necessaria alla stipula del contratto di diritto privato finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con regime d'impegno a tempo pieno, entro il termine fissato dall'Ufficio stesso, pena la decadenza del diritto alla stipula del contratto. Il rapporto di lavoro e' regolato dal Regolamento per l'assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della L. 30.12.2010 n. 240, emanato con D.R. n. 1693 del 7.10.2011 e modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011, dal contratto individuale, dalle disposizioni di legge e dalle norme comunitarie. L'idoneo chiamato per ciascuna procedura dovra' produrre, se cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea, la seguente documentazione, pena la decadenza dal diritto al contratto: 1) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dalla quale risulti: a) la data e il luogo di nascita; b) la cittadinanza; c) il godimento dei diritti civili e politici; d) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; e) l'inesistenza di condanne penali che impediscano l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego; f) il numero del codice fiscale; g) la composizione del nucleo familiare; h) di non ricoprire altri impieghi alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche o private e di non trovarsi in alcuno dei casi di cumulo e incompatibilita' rispetto alle disposizioni che regolano il rapporto di lavoro subordinato del ricercatore a tempo determinato; i) di non avere un grado di parentela o di affinita', fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'Universita' di Perugia. La dichiarazione relativa al punto c) deve riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando. L'idoneo chiamato per ciascuna procedura di valutazione comparativa, se cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea soggiornante in Italia, dovra' presentare a richiesta, pena la decadenza al diritto al contratto, la dichiarazione sostitutiva di cui al punto 1) del secondo comma del presente articolo, limitatamente alle previsioni di cui all'art. 3 - commi 2 e 3 - del D.P.R. 445/2000 (riportate nell'art. 3 del presente decreto); il possesso dei requisiti non ricompresi nella sopraindicata dichiarazione dovra' essere dimostrato mediante idonea certificazione. Al di fuori dei casi sopra previsti, l'idoneo chiamato per ciascuna procedura di valutazione comparativa, se cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea, dovra' presentare a richiesta, pena la decadenza al diritto al contratto, i seguenti documenti: 1) certificato di nascita; 2) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di cui il candidato straniero e' cittadino; 3) certificato attestante la cittadinanza; 4) certificato attestante il godimento dei diritti politici. I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere di data non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito del concorso. Il certificato relativo al punto n. 4) deve riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando. I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di bollo e di legislazione. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui l'idoneo chiamato e' cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane. Ai certificati redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. Gli stati, fatti e qualita' personali autocertificati dall'idoneo chiamato di ciascuna procedura sono soggetti, da parte dell'Universita' degli Studi di Perugia, ad idonei controlli, anche a campione, circa la veridicita' degli stessi. L'idoneita' fisica all'impiego, requisito essenziale per l'assunzione in servizio, sara' accertata mediante visita medica effettuata, ai sensi del d.lgs. 9.4.2008 n. 81 e ss.mm.ii., dal medico competente di questa Amministrazione. Il trattamento economico spettante ai ricercatori a tempo determinato con regime a tempo pieno e' pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo indeterminato con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell'art. 4 - comma 8 - L. n. 240/2010 e del DPR n. 232/2011. Il contratto avra' la durata di tre anni, eventualmente prorogabili per due anni, e prevede un impegno orario dei titolari di contratto fissato in 1500 ore di lavoro annue e lo svolgimento di attivita' di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti pari a 350 ore da svolgersi come riportato all'art. 1 del presente bando. L'attivita' di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore deve essere attestata su apposito registro online, da sottoporre annualmente alla approvazione della Struttura competente per materia didattica. L'attivita' di ricerca a cui e' tenuto il ricercatore a tempo determinato sara' oggetto di specifica relazione tecnico-scientifica da sottoporre, annualmente, all'approvazione della Struttura di ricerca di appartenenza. La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del registro delle lezioni puo' costituire causa di recesso dal contratto.