Art. 9 
 
 
Documentazione per la sottoscrizione del contratto di diritto privato 
 
 
    L'idoneo chiamato per ciascuna procedura ricevera'  comunicazione
dall'Ufficio competente, con cui verra' richiesta la produzione della
documentazione necessaria  alla  stipula  del  contratto  di  diritto
privato  finalizzato  all'instaurazione  di  un  rapporto  di  lavoro
subordinato a tempo determinato con regime d'impegno a  tempo  pieno,
entro il termine fissato dall'Ufficio stesso, pena la  decadenza  del
diritto alla stipula del contratto. 
    Il  rapporto  di  lavoro  e'   regolato   dal   Regolamento   per
l'assunzione di Ricercatori con contratto  di  lavoro  subordinato  a
tempo determinato ai sensi della L. 30.12.2010 n.  240,  emanato  con
D.R. n. 1693  del  7.10.2011  e  modificato  con  D.R.  n.  1817  del
20.10.2011, dal contratto individuale, dalle disposizioni di legge  e
dalle norme comunitarie. 
    L'idoneo chiamato per  ciascuna  procedura  dovra'  produrre,  se
cittadino italiano o di Stato  appartenente  all'Unione  europea,  la
seguente documentazione, pena la decadenza dal diritto al contratto: 
      1) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47  del  D.P.R.
n. 445/2000 dalla quale risulti: 
        a) la data e il luogo di nascita; 
        b) la cittadinanza; 
        c) il godimento dei diritti civili e politici; 
        d) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
        e)  l'inesistenza  di   condanne   penali   che   impediscano
l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego; 
        f) il numero del codice fiscale; 
        g) la composizione del nucleo familiare; 
        h) di non ricoprire  altri  impieghi  alle  dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche o private e di non trovarsi in  alcuno  dei
casi di cumulo e  incompatibilita'  rispetto  alle  disposizioni  che
regolano il rapporto di lavoro subordinato del  ricercatore  a  tempo
determinato; 
        i) di non avere un grado di parentela o di affinita', fino al
quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento
o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il rettore,  il
direttore generale o un componente del consiglio  di  amministrazione
dell'Universita' di Perugia. 
    La  dichiarazione   relativa   al   punto   c)   deve   riportare
l'indicazione del possesso del requisito alla data  di  scadenza  del
bando. 
    L'idoneo  chiamato  per   ciascuna   procedura   di   valutazione
comparativa,  se  cittadino  di  Stato  non  appartenente  all'Unione
europea soggiornante in Italia, dovra' presentare a  richiesta,  pena
la decadenza al diritto al contratto, la dichiarazione sostitutiva di
cui  al  punto  1)  del  secondo   comma   del   presente   articolo,
limitatamente alle previsioni di cui all'art. 3 - commi 2 e  3 -  del
D.P.R. 445/2000 (riportate nell'art.  3  del  presente  decreto);  il
possesso   dei   requisiti   non   ricompresi   nella   sopraindicata
dichiarazione    dovra'    essere    dimostrato    mediante    idonea
certificazione. 
    Al di fuori  dei  casi  sopra  previsti,  l'idoneo  chiamato  per
ciascuna procedura di valutazione comparativa, se cittadino di  Stato
non appartenente all'Unione europea, dovra' presentare  a  richiesta,
pena la decadenza al diritto al contratto, i seguenti documenti: 
      1) certificato di nascita; 
      2)  certificato  equipollente  al  certificato   generale   del
casellario giudiziale rilasciato  dalla  competente  autorita'  dello
Stato di cui il candidato straniero e' cittadino; 
      3) certificato attestante la cittadinanza; 
      4) certificato attestante il godimento dei diritti politici. 
    I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere di  data
non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione  dell'esito  del
concorso. 
    Il  certificato  relativo  al  punto   n.   4)   deve   riportare
l'indicazione del possesso del requisito alla data  di  scadenza  del
bando. 
    I certificati rilasciati dai competenti uffici  della  Repubblica
italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia
di bollo e di legislazione. 
    I certificati rilasciati dalle competenti autorita'  dello  Stato
di cui l'idoneo chiamato e' cittadino debbono  essere  conformi  alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono,  altresi',  essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane. 
    Ai certificati redatti in lingua straniera deve  essere  allegata
una traduzione, in lingua italiana,  certificata  conforme  al  testo
straniero, redatta  dalla  competente  rappresentanza  diplomatica  o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. 
    Gli stati, fatti e qualita' personali autocertificati dall'idoneo
chiamato   di   ciascuna   procedura   sono   soggetti,   da    parte
dell'Universita' degli Studi di Perugia, ad idonei controlli, anche a
campione, circa la veridicita' degli stessi. 
    L'idoneita'  fisica   all'impiego,   requisito   essenziale   per
l'assunzione in servizio,  sara'  accertata  mediante  visita  medica
effettuata, ai sensi del d.lgs.  9.4.2008  n.  81  e  ss.mm.ii.,  dal
medico competente di questa Amministrazione. 
    Il  trattamento  economico  spettante  ai  ricercatori  a   tempo
determinato con regime a tempo pieno e' pari al trattamento  iniziale
spettante al ricercatore confermato a tempo indeterminato con  regime
di impegno a tempo pieno, ai sensi dell'art. 4  -  comma  8 -  L.  n.
240/2010 e del DPR n. 232/2011. 
    Il  contratto  avra'  la  durata  di  tre   anni,   eventualmente
prorogabili per due anni, e prevede un impegno orario dei titolari di
contratto fissato in 1500 ore di lavoro annue  e  lo  svolgimento  di
attivita' di didattica, di didattica integrativa e di  servizio  agli
studenti pari a 350 ore da svolgersi come riportato  all'art.  1  del
presente bando. 
    L'attivita' di didattica, di didattica integrativa e di  servizio
agli  studenti  svolta  dal  ricercatore  deve  essere  attestata  su
apposito registro online, da sottoporre annualmente alla approvazione
della Struttura competente per materia didattica. 
    L'attivita' di ricerca a cui e' tenuto  il  ricercatore  a  tempo
determinato sara' oggetto di specifica relazione  tecnico-scientifica
da  sottoporre,  annualmente,  all'approvazione  della  Struttura  di
ricerca di appartenenza. 
    La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del
registro  delle  lezioni  puo'  costituire  causa  di   recesso   dal
contratto.