Art. 8 
 
 
                               Titoli 
 
 
    1. Il punteggio per  i  titoli  e'  assegnato  dalla  Commissione
esaminatrice dopo le prove d'esame  scritte,  di  cui  al  successivo
articolo 9,  comma  2,  e  prima  dell'inizio  della  correzione  dei
relativi elaborati, sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato
di cui all'art. 3, comma 2, lettera o) del presente bando. 
    2. La  Commissione  puo'  assegnare  complessivamente  fino  a  6
centesimi per i seguenti titoli: 
      a) titoli universitari anche stranieri post-laurea e di  master
universitari di primo e di secondo livello di cui al successivo comma
3: fino a 3 centesimi; 
      b) attivita' lavorativa a livello di funzionario svolta  presso
organizzazioni  internazionali  secondo  le  modalita'  di   cui   al
precedente articolo 2, comma 1,  punto  2),  lettera  f):  fino  a  3
centesimi. 
    3. Ai fini dell'applicazione  della  lettera  a)  del  precedente
comma 2, si prendono in considerazione i seguenti titoli universitari
post-laurea: 
      a) diploma di specializzazione; 
      b) dottorato di ricerca; 
      c) master universitari di primo e di secondo livello. 
    La Commissione esaminatrice valuta la coerenza  dei  sopraccitati
titoli,   nonche'   di   equivalenti   titoli   stranieri,   con   la
professionalita' specifica della  carriera  diplomatica  e/o  con  le
materie oggetto delle prove d'esame. 
    4. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio
complessivo finale conseguito dai candidati che abbiano  superato  le
prove d'esame.