Art. 8 Titoli 1. Il punteggio per i titoli e' assegnato dalla Commissione esaminatrice dopo le prove d'esame scritte, di cui al successivo articolo 9, comma 2, e prima dell'inizio della correzione dei relativi elaborati, sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato di cui all'art. 3, comma 2, lettera o) del presente bando. 2. La Commissione puo' assegnare complessivamente fino a 6 centesimi per i seguenti titoli: a) titoli universitari anche stranieri post-laurea e di master universitari di primo e di secondo livello di cui al successivo comma 3: fino a 3 centesimi; b) attivita' lavorativa a livello di funzionario svolta presso organizzazioni internazionali secondo le modalita' di cui al precedente articolo 2, comma 1, punto 2), lettera f): fino a 3 centesimi. 3. Ai fini dell'applicazione della lettera a) del precedente comma 2, si prendono in considerazione i seguenti titoli universitari post-laurea: a) diploma di specializzazione; b) dottorato di ricerca; c) master universitari di primo e di secondo livello. La Commissione esaminatrice valuta la coerenza dei sopraccitati titoli, nonche' di equivalenti titoli stranieri, con la professionalita' specifica della carriera diplomatica e/o con le materie oggetto delle prove d'esame. 4. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio complessivo finale conseguito dai candidati che abbiano superato le prove d'esame.