Art. 13 
 
 
         Formazione della graduatoria e adempimenti connessi 
 
 
    1. Espletate le prove del concorso, la  commissione  formera'  la
graduatoria di merito, con l'indicazione  del  punteggio  complessivo
conseguito da ogni candidato. 
    2. Il punteggio complessivo e' dato dalla somma tra la media  dei
voti riportati nelle prove scritte, il punteggio attribuito ai titoli
ed il voto ottenuto alla prova orale. 
    3. Ai  fini  della  compilazione  della  graduatoria  finale  del
concorso, i candidati che avranno superato le prove d'esame saranno a
tal fine invitati a far  pervenire  al  Dipartimento  della  Pubblica
Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane  -  Ufficio  III,
via del Castro Pretorio n.  5  -  00185  -  Roma,  entro  il  termine
perentorio di venti giorni  dal  giorno  in  cui  hanno  ricevuto  il
relativo avviso, i documenti attestanti il possesso  dei  titoli  che
danno diritto a  partecipare  alle  riserve  di  posti  e  quelli  di
precedenza e di preferenza  nella  nomina  a  parita'  di  punteggio,
purche' gia' indicati nella domanda di partecipazione al concorso. 
    4. I documenti di cui al comma precedente che saranno  presentati
o perverranno dopo il termine di venti giorni, non  saranno  valutati
anche se siano stati spediti per posta o con  qualsiasi  altro  mezzo
entro il termine medesimo. 
    5. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale  della
Pubblica Sicurezza, riconosciuta  la  regolarita'  del  procedimento,
sara'  approvata  la  graduatoria  finale  e  verranno  dichiarati  i
vincitori del  concorso.  Il  decreto  stesso  sara'  pubblicato  nel
Bollettino Ufficiale del personale del Ministero  dell'Interno  e  di
tale pubblicazione verra' data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    6. Dalla data di pubblicazione del predetto avviso decorrera'  il
termine,  rispettivamente  di  giorni  60  e   120,   per   eventuali
impugnative al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede  di
Roma, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,  ovvero
al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971,
n. 1199.