Art. 10 
 
 
                     Ammissioni in sovrannumero 
 
 
    I  cittadini  extracomunitari  che  abbiano  superato  le   prove
concorsuali  relative  ai  posti  non  riservati  ma  che  non  siano
risultati vincitori,  sono  ammessi  al  dottorato,  senza  borsa  di
studio, in soprannumero nel limite della meta'  dei  posti  istituiti
con arrotondamento all'unita' per eccesso. 
    I  cittadini  extracomunitari  che  abbiano  superato  le   prove
concorsuali relative ai posti riservati ma che  non  siano  risultati
vincitori, possono  essere  ammessi  al  dottorato,  senza  borsa  di
studio, subordinatamente ai candidati extracomunitari di cui al comma
precedente,  in  soprannumero  nel  limite  della  meta'  dei   posti
istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso. 
    Non e' consentita l'iscrizione in sovrannumero al  dottorato  dei
titolari di assegni per lo svolgimento di attivita'  di  ricerca,  in
quanto l'art. 51, 6° comma, della legge n.  449/1997,  che  prevedeva
tale possibilita', e' stato abrogato dall'art. 29, comma 11,  lettera
d), della legge n. 240/2010.