Art. 11 
 
 
                         Tasse e contributi 
 
 
    Gli ammessi ai corsi di  dottorato  di  ricerca  sono  tenuti  al
versamento, per ciascun anno di  corso,  di  tasse  e  contributi  di
entita' pari a quelle versate dagli studenti  di  questa  Universita'
iscritti ai corsi di studio. Sono esonerati dal predetto versamento i
dottorandi  titolari  della  borsa  di  studio   che   ne   fruiscano
effettivamente.