Art. 11 Tasse e contributi Gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca sono tenuti al versamento, per ciascun anno di corso, di tasse e contributi di entita' pari a quelle versate dagli studenti di questa Universita' iscritti ai corsi di studio. Sono esonerati dal predetto versamento i dottorandi titolari della borsa di studio che ne fruiscano effettivamente.