Art. 9 
 
 
                       Conferimento, godimento 
                    ed erogazione borse di studio 
 
 
    Le borse di  studio  saranno  conferite  secondo  l'ordine  della
graduatoria fino  alla  concorrenza  del  numero  di  borse  messe  a
concorso per ciascun dottorato o per  ciascun  indirizzo  in  cui  si
articola il dottorato. 
    In caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati, ai soli
fini del  conferimento  della  borsa  di  studio,  la  precedenza  in
graduatoria sara' stabilita mediante la valutazione della  situazione
economica dei concorrenti determinata secondo le disposizioni vigenti
per il pagamento delle tasse e contributi degli  studenti  di  questo
Ateneo. 
    L'importo   annuo   della    borsa    ammonta    a    € 13.638,47
(tredicimilaseicentotrentotto/47)    comprensivo    dei    contributi
previdenziali  cosi'  come  stabilito   dall'art.   2   del   decreto
ministeriale 11.9.1998, pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana del 16.12.1998, n. 293 e successive  integrazioni
e  modificazioni.  La  borsa  sara'  erogata   in   rate   bimestrali
posticipate e per la sua fruizione il  limite  di  reddito  personale
complessivo     annuo     e'     fissato     in      €      13.638,47
(tredicimilaseicentotrentotto/47) lordi. Esso  va  riferito  all'anno
solare  di   maggiore   erogazione   della   borsa   medesima.   Alla
determinazione  di  tale  reddito  concorrono  redditi   di   origine
patrimoniale nonche' emolumenti  di  qualsiasi  altra  natura  aventi
carattere  ricorrente,  con  esclusione  di  quelli   aventi   natura
occasionale o derivanti dal servizio militare di leva di truppa o  da
servizio civile. Dal  computo  e'  escluso,  naturalmente,  l'importo
della borsa di studio. 
    Coloro i quali hanno gia' usufruito di una borsa di studio per un
corso di dottorato di ricerca, anche per un solo  anno,  non  possono
chiedere di fruirne una seconda volta. 
    Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con  quelle  concesse
da  istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,   con
soggiorni all'estero, l'attivita' di  formazione  o  di  ricerca  dei
borsisti. 
    L'erogazione della borsa  di  studio  e'  legata  ai  periodi  di
frequenza e di attivita' di studio e di ricerca effettivamente resi. 
    Coloro  i  quali  hanno  diritto  alla  borsa  di  studio  devono
presentare  all'atto  dell'iscrizione  una  dichiarazione  presuntiva
relativa al reddito personale complessivo lordo ed all'assenza  delle
cause di  incompatibilita'  contenute  nel  presente  articolo.  Tale
dichiarazione deve essere ripetuta all'inizio di ogni successivo anno
accademico di frequenza del corso. I fruitori delle borse  di  studio
dovranno, inoltre, provvedere  alla  costituzione  di  una  posizione
contributiva   INPS,   iscrivendosi    alla    "Gestione    separata"
dell'Istituto medesimo. Le modalita'  di  iscrizione  e  la  relativa
modulistica sono reperibili  sul  sito  web  dell'Ente  all'indirizzo
http://www.inps.it/.