Art. 7 
 
 
        Titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito 
 
 
    I candidati che abbiano superato la prova orale ed intendano  far
valere i titoli di riserva previsti  dal  precedente  art.  1  e/o  i
titoli di preferenza a parita' di merito sottoelencati, gia' indicati
nella domanda di concorso, sono tenuti a farli pervenire in fotocopia
non autenticata e  corredati  da  una  dichiarazione  di  conformita'
all'originale, ovvero dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva
che  contenga  i  riferimenti   necessari   all'Amministrazione   per
eventuali controlli. 
    Da tali dichiarazioni dovra' risultare inoltre che  il  requisito
era posseduto  alla  data  di  scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione della domanda di ammissione al concorso. 
    Per i titoli comprovanti lo stato di invalidita' non e' possibile
avvalersi dell'autocertificazione e pertanto dovranno essere prodotti
in originale o in copia autenticata. 
    I  documenti  in  questione  o  le  corrispondenti  dichiarazioni
dovranno pervenire all'Amministrazione entro il termine perentorio di
quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui  e'
stato sostenuto il colloquio. 
    L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere  ad  idonei
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.  Qualora
dal controllo sopra indicato emerga la non veridicita' del  contenuto
delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base  della  dichiarazione
non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000. 
    A parita' di merito i titoli di preferenza sono: 
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore  pubblico  e
privato; 
      5) gli orfani di guerra; 
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
      7) gli orfani dei caduti per servizio nel  settore  pubblico  o
privato; 
      8) i feriti in combattimento; 
      9) gli insigniti di croce di guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      10) i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      12) i figli dei mutilati e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
      14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      15) i genitori vedovi non risposati i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato; 
      16)  coloro  che  abbiano  prestato  servizio   militare   come
combattenti; 
      17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che  ha  indetto
il concorso; 
      18) i coniugati e i non coniugati con riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
      19) gli invalidi ed i mutilati civili; 
      20) militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma; 
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: 
      a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      b) dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche; 
      c) dalla piu' giovane eta' del candidato.