Art. 14 Revisione della prova scritta 1. La revisione degli elaborati scritti e' eseguita dalla sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera a). 2. La sottocommissione medesima assegna ad ogni tema un punto di merito da zero a trenta. 3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi. 4. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato il punteggio minimo di diciotto. 5. L'esito della prova scritta sara' reso noto, a partire dal 20 settembre 2013, con avviso disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it, sulla rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, di Roma (numero verde: 800669666). Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 6. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi, secondo il calendario e le modalita' comunicati con il medesimo avviso di cui al comma 5: a) per l'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica di cui all'art. 15, se ufficiali in ferma prefissata in congedo; b) per l'effettuazione della prova orale di cui all'art. 19, se ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo speciale in servizio nel Corpo; c) per l'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale di cui all'art. 18, in tutti gli altri casi sopra non disciplinati. Di contro, i candidati non idonei sono esclusi dal concorso. 7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.