Art. 18 Accertamento dell'idoneita' attitudinale 1. I candidati risultati idonei alla prova scritta e all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, laddove sostenuto, sono tenuti a presentarsi, per essere sottoposti all'accertamento dell'idoneita' attitudinale quale ufficiale in servizio permanente del "ruolo speciale", secondo il calendario e presso la sede comunicati con l'avviso di cui all'art. 14, comma 6, ovvero secondo le modalita' notificate al termine dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica. Non sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' attitudinale gli aspiranti in servizio nel Corpo quali ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo speciale. 2. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata da parte della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera d), secondo le modalita' tecniche definite con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza e tende a verificare il possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il ruolo ambito. 3. Detto accertamento si articola in: a) test intellettivi, per valutare la capacita' di ragionamento; b) test di personalita' e questionario biografico, per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di vita passata e presente; c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test. I candidati idonei all'accertamento attitudinale sono ammessi a sostenere la prova orale, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso. 5. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e' notificato agli interessati, e' definitivo. 6. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso, secondo le modalita' indicate all'ultimo comma dell'art. 11.