Art. 23 
 
 
                    Graduatorie finali di merito 
 
 
    1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  a),
predispone distinte graduatorie finali di merito per  ciascuna  delle
categorie di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d). 
    2. Sono iscritti nelle  anzidette  graduatorie  i  candidati  che
hanno conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali
di cui all'art. 1, comma 7, ad esclusione delle lettere f), g) e h). 
    3. Le graduatorie sono formate sommando il punteggio  complessivo
conseguito nella valutazione dei titoli ai voti ottenuti  alla  prova
scritta ed orale, incrementati,  eventualmente,  delle  maggiorazioni
conseguite  nelle  prove  facoltative  di  lingua  straniera   e   di
informatica. 
    4. A parita' di merito, sono osservate le norme di cui all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  e
quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge  16  giugno  1998,  n.
191. 
    5.  Le  graduatorie  finali  di   merito   sono   approvate   con
determinazione del Comandante Generale della  Guardia  di  finanza  e
rese note con avviso disponibile sul  sito  internet  www.gdf.gov.it,
sulla rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio  Centrale  Relazioni
con il Pubblico della Guardia di Finanza, viale XXI  aprile,  n.  55,
Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti  i  candidati  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 11.