Art. 8 Immatricolazioni al corso di dottorato 1. I concorrenti risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire all'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) - Palazzo del Broletto, Piazza della Vittoria n. 15, I-27100 Pavia, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la lettera di ammissione al corso, la seguente documentazione: a) domanda di immatricolazione al primo anno di corso del dottorato di ricerca, redatta su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione; b) una fotografia recente, formato tessera; c) fotocopia, debitamente firmata, del documento d'identita' in corso di validita' o per i cittadini Extra-UE il passaporto; d) fotocopia del codice fiscale italiano (solo per candidati italiani); e) copia della ricevuta del bonifico relativo alla Tassa regionale per il diritto allo Studio (art. 10) effettuata su c/c: Entrate proprie di tesoreria n. 000000046604 - ABI 05048 - CAB 11302 IBAN IT20T0504811302000000046604 - SWIFT CODE BLOPIT22XXX, presso la Banca Popolare Commercio e Industria - C.so Strada Nuova n. 61/c - Pavia 2. Dalla domanda di immatricolazione risultano le dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445, che attestano il possesso dei seguenti fatti, stati e qualita' personali: a) nascita, residenza e cittadinanza; b) diploma di laurea o di laurea specialistica/magistrale conseguito. I vincitori in possesso di un titolo accademico conseguito all'estero sono tenuti ad allegare alla domanda di immatricolazione l'originale del titolo medesimo - o copia legalizzata - tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi delle Universita' italiane (http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/testo_delle_norme .html). 3. Nella domanda di immatricolazione, il candidato risultato vincitore dovra' dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445: a) di non svolgere alcuna attivita' lavorativa e di impegnarsi, qualora intenda intraprendere una attivita' lavorativa, anche occasionale e di breve durata, a richiedere l'autorizzazione preventiva del Collegio dei Docenti, oppure, di impegnarsi a richiedere al Collegio dei Docenti l'autorizzazione per la prosecuzione dell'attivita' lavorativa in essere al momento dell'iscrizione al corso di dottorato; b) l'eventuale dipendenza da una pubblica amministrazione. 4. Nella domanda di immatricolazione, il candidato che risulta assegnatario della borsa di studio dovra' inoltre dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445: a) di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di studio, anche per un solo anno, per un corso di dottorato; b) di non cumulare la borsa di studio con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei dottorandi. 5. Gli studenti ammessi al corso potranno richiedere al Collegio Docenti, che deliberera' in merito, il riconoscimento di crediti conseguiti nell'ambito di corsi di post-laurea, laddove vi sia adeguata congruenza scientifica e formativa.