Art. 8 
 
 
               Immatricolazioni al corso di dottorato 
 
 
    1. I concorrenti risultati vincitori dovranno  presentare  o  far
pervenire all'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.)  -
Palazzo del Broletto, Piazza della Vittoria  n.  15,  I-27100  Pavia,
entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal  giorno
successivo a quello in cui avranno ricevuto la lettera di  ammissione
al corso, la seguente documentazione: 
      a) domanda di immatricolazione  al  primo  anno  di  corso  del
dottorato  di  ricerca,  redatta  su  apposito   modulo   predisposto
dall'Amministrazione; 
      b) una fotografia recente, formato tessera; 
      c) fotocopia, debitamente firmata, del documento d'identita' in
corso di validita' o per i cittadini Extra-UE il passaporto; 
      d) fotocopia del codice fiscale italiano  (solo  per  candidati
italiani); 
      e) copia  della  ricevuta  del  bonifico  relativo  alla  Tassa
regionale per il diritto allo Studio (art.  10)  effettuata  su  c/c:
Entrate proprie di tesoreria n. 000000046604 - ABI 05048 - CAB  11302
IBAN IT20T0504811302000000046604 - SWIFT CODE BLOPIT22XXX, presso  la
Banca Popolare Commercio e Industria - C.so Strada Nuova  n.  61/c  -
Pavia 
    2. Dalla domanda di immatricolazione risultano  le  dichiarazioni
sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'art. 46 del decreto
del Presidente  della  Repubblica  20  dicembre  2000,  n.  445,  che
attestano il possesso dei seguenti fatti, stati e qualita' personali: 
      a) nascita, residenza e cittadinanza; 
      b) diploma  di  laurea  o  di  laurea  specialistica/magistrale
conseguito.  I  vincitori  in  possesso  di  un   titolo   accademico
conseguito  all'estero  sono  tenuti  ad  allegare  alla  domanda  di
immatricolazione  l'originale  del  titolo   medesimo   -   o   copia
legalizzata - tradotto e legalizzato dalle competenti  rappresentanze
secondo le  norme  vigenti  in  materia  di  ammissione  di  studenti
stranieri     ai      corsi      delle      Universita'      italiane
(http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/testo_delle_norme
.html). 
    3. Nella domanda  di  immatricolazione,  il  candidato  risultato
vincitore dovra' dichiarare, ai sensi dell'art. 47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445: 
      a) di non svolgere alcuna attivita' lavorativa e di impegnarsi,
qualora  intenda  intraprendere  una  attivita'   lavorativa,   anche
occasionale  e  di  breve  durata,  a   richiedere   l'autorizzazione
preventiva  del  Collegio  dei  Docenti,  oppure,  di  impegnarsi   a
richiedere  al  Collegio  dei   Docenti   l'autorizzazione   per   la
prosecuzione  dell'attivita'  lavorativa   in   essere   al   momento
dell'iscrizione al corso di dottorato; 
      b) l'eventuale dipendenza da una pubblica amministrazione. 
    4. Nella domanda di immatricolazione, il  candidato  che  risulta
assegnatario della borsa di  studio  dovra'  inoltre  dichiarare,  ai
sensi dell'art. 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  20
dicembre 2000, n. 445: 
      a) di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa  di
studio, anche per un solo anno, per un corso di dottorato; 
      b) di non cumulare la borsa di studio con altre borse di studio
a qualsiasi titolo  conferite  tranne  che  con  quelle  concesse  da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare,  con  soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca dei dottorandi. 
    5. Gli studenti ammessi al corso potranno richiedere al  Collegio
Docenti, che deliberera' in  merito,  il  riconoscimento  di  crediti
conseguiti nell'ambito  di  corsi  di  post-laurea,  laddove  vi  sia
adeguata congruenza scientifica e formativa.