Art. 6 Ammissione ai corsi di dottorato 1. Il Rettore, con proprio decreto, accerta la regolarita' degli atti concorsuali ed approva la graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori, e ne dispone la successiva affissione all'Albo dell'Istituto (http://www.iusspavia.it/albo). 2. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione alle prove di esame. 3. l candidati sono ammessi al corso di dottorato secondo l'ordine della graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. I vincitori decadono qualora non esprimano la loro accettazione entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto la lettera di ammissione al corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria.