Art. 5 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    La  commissione  esaminatrice  del  concorso  e'   nominata   con
successivo provvedimento, ed e' composta,  secondo  quanto  stabilito
dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  272/2004
citato nelle premesse, da un numero dispari di membri, di cui uno con
funzioni di presidente. 
    Il Presidente e' scelto tra magistrati amministrativi, ordinari o
contabili, avvocati dello Stato,  dirigenti  di  prima  fascia  della
pubblica amministrazione, professori di prima fascia  di  universita'
pubbliche o private designati nel rispetto delle norme dei rispettivi
ordinamenti di settore. 
    I componenti sono scelti tra  dirigenti  di  prima  fascia  delle
amministrazioni pubbliche, professori di prima fascia di  universita'
pubbliche o private, nonche' tra esperti di comprovata qualificazione
nelle materie oggetto del concorso. 
    La nomina del presidente e  dei  membri  della  commissione  puo'
riguardare anche il personale in quiescenza da non piu' di  tre  anni
che  abbia  posseduto,  durante  il  servizio  attivo,  la  qualifica
richiesta per il concorso e che non sia stato destituito,  dispensato
o dichiarato decaduto dall'impiego. 
    Almeno un terzo dei posti  di  componente  della  commissione  e'
riservato alle donne. 
    Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario. 
    La commissione esaminatrice puo' essere integrata in ogni momento
da uno o piu' componenti esperti nelle lingue straniere prescelte dai
candidati e da uno o piu' componenti esperti di informatica. 
    Il provvedimento di nomina  della  commissione  del  concorso  e'
trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento
della Funzione Pubblica - ai sensi dell'art. 9, comma 1, del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487,  cosi'  come
richiamato dal punto 4 del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri 4 agosto 2005.