Art. 8 
 
 
                 Costituzione del rapporto di lavoro 
 
 
    La vincita del concorso non costituisce garanzia dell'assunzione.
La   costituzione   del   rapporto   di   lavoro    e'    subordinata
all'autorizzazione  all'assunzione  da  parte  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri. 
    Il candidato dichiarato vincitore  del  concorso  e'  invitato  a
stipulare un  contratto  individuale  di  lavoro,  a  tempo  pieno  e
indeterminato, per l'assunzione nel ruolo dei dirigenti del Ministero
dell'Istruzione dell'Universita' e  della  Ricerca,  ai  sensi  della
normativa vigente. 
    I vincitori del concorso assunti in  servizio,  anteriormente  al
conferimento  del  primo  incarico  dirigenziale,   sono   tenuti   a
frequentare, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 272/2004, un ciclo di
attivita'  formative,  organizzato  dalla  Scuola   superiore   della
pubblica amministrazione. I vincitori del concorso sono  soggetti  ad
un periodo di prova di sei mesi previsto dall'art.  15  del  C.C.N.L.
del personale con qualifica dirigenziale, sottoscritto il  9  gennaio
1997. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto, gli interessati sono confermati in ruolo dalla data di
assunzione in servizio. 
    Possono essere esonerati dal periodo di prova i dirigenti che  lo
abbiano gia' superato nella stessa qualifica, presso  altra  pubblica
amministrazione. 
    Se il vincitore, senza giustificato motivo, non  assume  servizio
entro il termine stabilito, decade dall'assunzione.