Art. 11 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. La DGPM dispone l'esclusione dalla procedura  concorsuale  dei
concorrenti che: 
    a) non sono in possesso di uno dei requisiti di partecipazione di
cui all'art. 2 del bando; 
    b) hanno inoltrato  domanda  con  modalita'  difformi  da  quella
indicata nel precedente art. 4 e/o senza aver portato a compimento la
procedura di accreditamento indicata nell'art. 3; 
    c)  non  hanno  prodotto,  all'atto  della   presentazione   agli
accertamenti psico-fisici, l'atto  di  assenso  di  chi  esercita  la
potesta' genitoriale, qualora minorenni, ovvero la certificazione  di
cui  all'art.  2,  comma  2  attestante   il   conseguimento,   nella
disciplina/specialita' prescelta, di risultati agonistici  almeno  di
livello nazionale; 
    d) hanno riportato nella valutazione  dei  titoli  di  merito  un
punteggio inferiore a 0,75,  secondo  quanto  disposto  dall'art.  7,
comma 3; 
    e) non hanno mantenuto, all'atto della presentazione  per  essere
incorporati, i requisiti di partecipazione previsti dal bando. 
    2.  Nei  confronti  dei  concorrenti  che,  anche  a  seguito  di
accertamenti successivi,  risulteranno  in  difetto  di  uno  o  piu'
requisiti  tra  quelli  previsti  dal  bando  sara'   disposta,   con
provvedimento  adottato  dalla  DGPM,  l'esclusione  dalla  procedura
concorsuale ovvero la decadenza dalla ferma, se gia' incorporati.  In
tal caso il servizio prestato sara' considerato servizio di fatto. 
    3. I  candidati  esclusi  potranno  avanzare  unicamente  ricorso
giurisdizionale al  T.A.R.  del  Lazio  o,  in  alternativa,  ricorso
straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  (per  il  quale  e'
previsto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato
di euro 650,00) entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni
dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.