Art. 6 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con decreti del Direttore Generale per il Personale Militare o
di  autorita'  da  lui  delegata   saranno   nominate   le   seguenti
commissioni: 
    a) commissione valutatrice; 
    b) commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali. 
    2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a)  sara'
composta da: 
    a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; 
    b) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente, membro  esperto
del settore; 
    c) un Funzionario Amministrativo designato dalla DGPM, membro; 
    d)   un   Sottufficiale   appartenente   al   ruolo   Marescialli
dell'Esercito, segretario senza diritto di voto. 
    3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b)  sara'
composta da: 
    a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; 
    b)  un  Ufficiale  medico  di  grado  inferiore  a   quello   del
presidente, membro; 
    c) un Ufficiale abilitato alla professione di psicologo di  grado
non inferiore a Tenente, ovvero uno psicologo civile  abilitato  alla
professione   appartenente   all'Amministrazione   della   Difesa   o
convenzionato, ovvero un  Ufficiale  perito  selettore  attitudinale,
membro; 
    d)   un   Sottufficiale   appartenente   al   ruolo   Marescialli
dell'Esercito, segretario senza diritto di voto.