Art. 7 
 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
 
    1. La commissione di cui al precedente art. 6, comma  1,  lettera
a) provvedera'  a  definire  i  criteri  di  valutazione  dei  titoli
indicati  nell'allegato  B  al  bando  e  ad  assegnare  il  relativo
punteggio. 
    2.  Saranno  ritenuti  validi  i  titoli  sportivi  conseguiti  e
posseduti negli ultimi due anni dalla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande. 
    3. I concorrenti che riporteranno nella valutazione dei titoli un
punteggio inferiore a 0,75 saranno considerati  inidonei  e,  quindi,
esclusi dalla procedura concorsuale.